IL CONFRONTO TRA I DUE PROGETTI FERRAJOLI

Il progetto Ferrajoli non è un progetto chiuso, ma un progetto in progress, destinato a continue verifiche e aggiornamenti, come è già accaduto nel passaggio tra la bozza pubblicata nella […]

Il progetto Ferrajoli non è un progetto chiuso, ma un progetto in progress, destinato a continue verifiche e aggiornamenti, come è già accaduto nel passaggio tra la bozza pubblicata nella nostra “Biblioteca di Alessandria” e il progetto che lo stesso Ferrajoli ha pubblicato nel libro “Per una Costituzione della terra, l’Umanità al bivio”.
Il confronto tra i due progetti, oltre a modifiche puramente formali, volte a migliorare  il testo nel suo complesso,  mostra alcune variazioni e miglioramenti  sostanziali, a integrazione o modifica del testo, che meritano di essere rilevati.
All’art. 3 si aggiunge, sull’esempio della Costituzione italiana, che gli esseri umani vanno assunti non solo come singoli, ma anche “nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità”, all’art. 19 alla normativa già prevista riguardo alle moderne tecnologie si aggiunge che “nessuno può essere sottoposto a decisioni automatizzate, basate unicamente su algoritmi” che incidano sulla sua vita; il principio di sussidiarietà, per cui le istituzioni globali sono chiamate in causa quando le istituzioni locali non garantiscano i diritti fondamentali, sancito nell’art, 4 e assunto come principio generale nell’art. 73, viene specificamente invocato nell’art. 25 per quanto riguarda i diritti sociali, che sono notoriamente i più negletti negli Stati, per cui si statuisce che le istituzioni globali di garanzia hanno l’obbligo di fornire gratuitamente  a tutti le prestazioni oggetto dei diritti sociali, quando non lo facciano “adeguatamente” le istituzioni nazionali;  all’art. 27 viene aggiunto il riconoscimento (prima solamente implicito) delle scuole private, senza oneri per le istituzioni pubbliche; all’art. 33 viene introdotta la figura del “popolo della Terra” come detentore della  sovranità, che era prima attribuita ai popoli della terra; all’art. 41, dedicato alla famiglia, si aggiunge un capoverso sui diritti e i doveri dei coniugi, nell’art. 43 è introdotto il divieto del lavoro infantile; all’art. 50 al diritto all’accesso a Internet si aggiunge che i diritti stabiliti in questa Costituzione sono garantiti in Internet ai fini della loro sostanziale effettività;  all’art. 52 tra i beni micidiali proibiti sono stati aggiunti i droni omicidi, e nell’art. 53 si specificano le armi proibite al pari delle armi nucleari, e dunque le armi chimiche e batteriologiche, e all’art. 53 è aggiunta la proibizione delle armi da fuoco, tranne quelle riservate al monopolio pubblico per le forze di polizia (restando  il problema delle armi da fuoco per la caccia); all’art. 55 sono introdotte le imposte sulle fonti energetiche fossili non rinnovabili, all’art. 57 sono ammesse le imprese private, a ciò autorizzate, alla produzione di droghe pesanti; all’art. 65 ai rappresentanti di tutti gli Stati nell’Assemblea generale vengono aggiunti, come è necessario, i rappresentanti di tutti i popoli (restando da vedere il coordinamento tra loro, essendo oggi i popoli, volenti o nolenti, inclusi negli Stati esistenti, molti dei quali sono Stati multinazionali);  all’art. 69 si aggiunge che il mandato dei membri del Consiglio economico e sociale è di 3 anni, , quello del segretario generale per l’art. 70 è di 5 anni, mentre i titolari delle istituzioni di garanzia per l’art. 72 sono nominati per 7 anni: l’art. 81 aggiunge competenze all’Agenzia garante dell’ambiente, l’art. 82 introduce il reddito di cittadinanza universale e l’art.83 il salario minimo normativamente stabilito; all’art. 87  si introduce una giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia sulle controversie tra le multinazionali e gli Stati; l’art. 89 precisa le competenze della Corte penale internazionale includendo le lesioni dell’ambiente naturale e di beni comuni; all’art.90 si aggiunge che la Corte per i crimini di sistema può essere adita dai popoli o dalle persone che si ritengono lesi; l’art 92 regola ulteriormente le questioni finanziarie nel bilancio della Federazione della Terra.
Pertanto pubblichiamo qui un confronto tra il progetto Ferrajoli quale si trova nel libro “Per una Costituzione della Terra, L’umanità al bivio” e il primo progetto Ferraioli  pubblicato  nel “processo costituente” nel sito “La biblioteca di Alessandria”.  Le variazioni introdotte nel testo sono evidenziate in rosso mentre sono in nero, tra parentesi, le precedenti formulazioni modificate o cadute.

Progetto di Costituzione della Terra

Noi, popoli della Terra, che nel corso delle ultime generazioni abbiamo accumulato armi micidiali in grado di distruggere più volte l’umanità, abbiamo devastato l’ambiente naturale e messo in pericolo, con le nostre attività industriali (produttive), l’abitabilità del nostro pianeta; consapevoli della catastrofe ecologica che incombe sulla Terra, del nesso che lega la sopravvivenza dell’umanità e la salvaguardia dell’ambiente e del pericolo (del pianeta e del rischio) che, per la prima volta nella storia, il genere umano, a causa delle sue (nostre) aggressioni alla natura, possa avviarsi all’estinzione; decisi a salvare la Terra e le generazioni future dai flagelli dello sviluppo insostenibile, delle guerre, dei dispotismi, della crescita della povertà e della fame, che hanno già provocato devastazioni irreversibili al nostro ambiente naturale, milioni di morti ogni anno, lesioni gravissime della dignità delle persone e un’infinità di indicibili privazioni e sofferenze; decisi a vivere insieme, nessuno escluso, in pace, senza armi mortali, (senza) fame (e senza) muri ostili, a garantire un futuro all’umanità (alla specie umana) e alle altre specie viventi (,)  e a realizzare l’uguaglianza nei diritti fondamentali e la solidarietà tra tutti gli esseri umani e assicurando (ad assicurare) loro le garanzie della vita, della dignità, delle libertà, della salute, dell’istruzione e dei minimi vitali,

promuoviamo un processo
costituente della Federazione della Terra, aperto all’adesione di tutti i
popoli e di tutti gli Stati esistenti e finalizzato alla stipulazione di questo
patto di convivenza pacifica e di solidarietà

PARTE PRIMA

I principi. Le finalità

TITOLO PRIMO
Principi supremi

Articolo 1
La Terra, casa comune degli esseri viventi

La Terra è un pianeta vivente. Essa appartiene, come casa comune, a tutti gli esseri viventi: agli esseri umani, agli animali e alle piante. Appartiene anche alle generazioni future, alle quali la nostra generazione ha il dovere di garantire, con la continuazione della storia, che esse vengano al mondo e possano sopravvivere.
L’umanità fa parte della natura. La sua
sopravvivenza e la sua (vita e la) salute (del genere umano)  dipendono dalla vitalità e dalla salute del mondo naturale e degli altri esseri viventi, animali e vegetali, che insieme agli esseri umani formano una famiglia accomunata da una stessa origine e da una globale interdipendenza.

Articolo 2
Le finalità della Federazione della Terra

I fini della Federazione della Terra sono: garantire la vita presente e futura sul nostro pianeta in tutte le sue forme e, a questo fine, porre termine alle emissioni di gas serra e al riscaldamento climatico, agli inquinamenti dell’aria, dell’acqua e del suolo, alle deforestazioni, alle aggressioni alla biodiversità e alle sofferenze crudeli inflitte agli animali; mantenere la pace e la sicurezza internazionale e, a questo fine, mettere al bando tutte le armi, nucleari e convenzionali, sopprimere gli eserciti nazionali e così realizzare il disarmo degli Stati e delle persone e il monopolio della forza in capo alle sole istituzioni di sicurezza pubblica (polizia); promuovere fra i popoli rapporti amichevoli di solidarietà e di cooperazione nella soluzione dei problemi globali di carattere ecologico, politico, economico e sociale e, a questo fine, garantire l’uguale dignità di tutti i popoli e di tutte le persone e la conservazione e la tutela di tutti i beni vitali; realizzare l’uguaglianza di tutti gli esseri umani nei diritti fondamentali e, a questo fine, introdurre, in capo a (ad) adeguate istituzioni e funzioni globali di garanzia, i divieti di lesione e gli obblighi di prestazione (gli obblighi di prestazione e i divieti di lesione) che a tali diritti corrispondono come loro garanzie.

Articolo 3
Dignità della persona

La dignità della persona umana è inviolabile. E’ dovere di tutti rispettare e tutelare gli esseri umani sia come singoli sia nella formazioni sociali ove si svolge la loro personalità (rispettarla e tutelarla). Nella ricchezza delle loro molteplici differenze, che questa Costituzione ha il compito di tutelare, gli esseri umani costituiscono il popolo della Terra, quali soggetti uguali in dignità e diritti, usufruttuari (titolari) di beni comuni, responsabili (della responsabilità) in solido della vita sul pianeta e tenuti a (del dovere di) conservarla e trasmetterla da una generazione all’altra.

Articolo 4
Principio di uguaglianza

Tutti gli esseri umani sono uguali di fronte alle leggi. L’uguaglianza di fronte alle leggi comporta che le norme di legge non siano oscure né vaghe, ma quanto più possibile chiare, univoche e precise. Tutti gli esseri umani sono uguali nei diritti fondamentali. L’uguaglianza nei diritti fondamentali comporta  (La loro pari dignità impone)  il diritto di ciascuno al rispetto e all’affermazione di tutte le proprie differenze personali di identità  (– di sesso, di nascita, di nazionalità, di lingua, di religione, di origini etniche, di opinioni politiche, di tradizioni culturali e di ogni altro tratto della propria identità –)  e alla massima riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali. (L’uguaglianza nei diritti fondamentali comporta che tali diritti, negli ordinamenti dei diversi Stati, siano ugualmente garantiti a tutti gli esseri umani, senza discriminazioni legate alle loro differenze personali). Le garanzie di questi diritti, qualora difettino o siano inadeguate  (ineffettive) negli ordinamenti statali, sono assicurate dalle istituzioni globali di garanzia previste nel titolo terzo della parte seconda di questa Costituzione.

 

Articolo 5
Cittadinanza della Terra

Tutti gli esseri umani sono cittadini della Terra. Tutti sono dotati, dal momento della nascita, di personalità e di capacità giuridica. Nessuno può essere privato della personalità, della capacità giuridica o del nome. Tutti gli esseri umani acquistano la capacità d’agire con la maggiore età, stabilita al compimento del diciottesimo anno.

 

Articolo 6

Principio di fraternità


La fraternità è la forma primaria dei rapporti tra tutte le persone che fanno parte del popolo della Terra. Tutti gli esseri umani e tutte le pubbliche istituzioni sono tenuti ai doveri di solidarietà
politica, economica  e sociale (e politica).

 

TITOLO SECONDO
I Diritti fondamentali

Articolo 7
Universalità, indivisibilità e indisponibilità dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali alla vita, all’integrità fisica e psichica, alle libertà, alla salute, all’istruzione, alla sussistenza, alla sicurezza e al libero sviluppo della persona sono diritti universali, spettanti a tutti gli esseri umani e perciò indivisibili e indisponibili. Essi (Tali diritti) sono nell’interesse di ciascuno dei loro titolari e nell’interesse pubblico dell’intera umanità. Non (Essi non) sono suscettibili di negoziazioni (negoziazione), né di rinuncia da parte dei loro titolari.

Articolo 8

I diritti fondamentali e le loro garanzie

I diritti fondamentali impongono alle istituzioni globali di governo l’obbligo di creare le istituzioni globali di garanzia deputate alle funzioni consistenti nella loro tutela e nella loro attuazione. Essi comportano limiti e vincoli all’esercizio di tutti i poteri, stabilendo ciò che non deve essere deciso e ciò che non deve essere non deciso. Sono diritti fondamentali i diritti di libertà, i diritti sociali, i diritti politici e i diritti civili.

SEZIONE PRIMA
I Diritti di libertà

Articolo 9
Le garanzie dei diritti di libertà

I diritti di immunità e di libertà comportano il divieto, in capo a tutti e a ciascuno, (il divieto) di violarli e di impedirne o limitarne l’esercizio.

Articolo 10
Il Diritto alla vita e all’integrità personale

Ogni persona umana ha il diritto inviolabile alla vita. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a punizioni o a trattamenti crudeli o disumani o degradanti. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

Articolo 11
La Libertà di pensiero

La libertà di pensiero, di coscienza e di religione è inviolabile. Nessuno può limitarla o coartarla.

Articolo 12
La Libertà religiosa

Ciascuno ha diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, nel rispetto dei diritti di libertà degli altri. Nessuno può essere costretto a praticare una religione contro la sua volontà. Tutte le confessioni religiose sono libere di ordinare e praticare i loro culti e di diffondere le loro concezioni, nel rispetto delle altre confessioni religiose e dei diritti di libertà di tutti. Le istituzioni pubbliche e le istituzioni religiose sono autonome e tra loro indipendenti.

Articolo 13
La Libertà di manifestazione del pensiero

Tutti hanno diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione. La libertà di manifestazione del pensiero incontra i limiti consistenti nei divieti di ingiurie, di diffamazioni e di lesioni dell’altrui riservatezza. La libertà dei mezzi di informazione è garantita dal diritto dei giornalisti di concorrere a deciderne gli orientamenti e, insieme, da finanziamenti pubblici condizionati all’assenza di censure e di controlli padronali ed erogati in misura inversamente proporzionale agli introiti pubblicitari. Tutti hanno diritto di comunicare, di cercare, di ricevere e di ottenere informazioni, senza riguardo a frontiere e a barriere politiche, e di accedere a (alla rete di) Internet e alle tecnologie informatiche in condizioni di uguaglianza. Tutti hanno diritto di ottenere le informazioni relative ai contenuti e alle motivazioni degli atti delle pubbliche istituzioni che incidano sui loro (su) diritti fondamentali.

Articolo 14
La Libertà di circolazione sulla Terra

Tutti hanno diritto di circolare liberamente sulla (e di scegliere la propria residenza in qualunque punto della) Terra, salvo le limitazioni stabilite dalle leggi per motivi di sanità. Ogni individuo ha diritto di emigrare da qualunque paese, incluso il proprio, e di tornare nel proprio paese. Questo diritto è garantito dal divieto di qualunque violenza o costrizione diretta a impedirne l’esercizio e dall’obbligo della Federazione della Terra di consentire e disciplinare la conseguente immigrazione. La persona alla quale sia negato nel suo  paese l’effettivo godimento dei diritti fondamentali garantiti da questa Costituzione ha diritto di asilo nei territori degli Stati che a questa Costituzione abbiano aderito.

Articolo 15
La Libertà di riunione

Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi senza alcuna autorizzazione, salvo le limitazioni imposte dalle pubbliche autorità per motivi di sanità o di incolumità pubblica.

Articolo 16
La Libertà di associazione

Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, con i soli limiti determinati dai divieti (il solo limite consistente nel divieto) di associazioni con finalità delittuose oppure di carattere militare.

Articolo 17
La Libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. Tutti hanno diritto di accedere alla scienza e alla conoscenza.

Articolo 18
La Libertà personale

La libertà personale non può essere limitata se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalle leggi.
Limitazioni della libertà personale sono consentite alle autorità di polizia in casi eccezionali di necessità e di urgenza tassativamente previsti dalle leggi, e vengono meno se entro il giorno successivo non sono convalidate dall’autorità giudiziaria.
Nessuno può essere privato della libertà personale per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale.
Chiunque sia privato della libertà personale deve essere trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla sua dignità di persona. E’ punita ogni violenza fisica o morale su persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale.

Articolo 19

L’immunità da imposizioni tecnologiche

 

Nessuno può essere sottoposto a decisioni automatizzate, basate unicamente su algoritmi, che riguardino la sua persona o comunque incidano sulla sua vita.
È vietata e punita qualunque applicazione dell’intelligenza artificiale o della robotica in grado di violare la dignità, la riservatezza o la libertà delle persone.

 

Articolo 20 (19)

Il Diritto alla riservatezza

 

Ogni individuo ha diritto al rispetto e alla non violazione della sua vita privata, del suo domicilio e della segretezza della sua corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
Nessuno può essere obbligato a rivelare le proprie opinioni politiche o religiose o di altro genere (o a subire, contro la sua volontà, indagini su tali opinioni).
Ispezioni, perquisizioni, limitazioni, sequestri e altre interferenze nella vita privata delle persone sono consentite nei soli casi, nei soli modi e con le medesime garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Articolo 21 (20)
Il Principio di legalità penale

Nessuno può essere punito per un’azione o un’omissione che non siano state in precedenza previste dalla legge come reati. Neppure può essere punito con pene più severe di quelle in vigore al momento della commissione del reato. La legge può punire come reati soltanto comportamenti tassativamente determinati, lesivi di beni o di diritti altrui o di interessi costituzionalmente rilevanti e imputabili alla responsabilità personale dei loro autori.
Tutte le norme in materia di reati, di pene e di processi penali devono essere contenute nei codici penali e nei codici di procedura penale.
Nessun essere umano può essere trattato o punito come nemico a causa della sua identità politica, o religiosa, o etnica o nazionale.

Articolo 22 (21)
Principi del giusto processo

Chiunque sia accusato di un reato è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata accertata in via definitiva da una sentenza motivata di condanna, emessa in tempi ragionevoli e sulla base di prove acquisite in un pubblico dibattimento, nel quale l’accusato abbia goduto del diritto di contraddire capi d’accusa chiaramente determinati e motivati e di difendersi personalmente o con l’assistenza di un difensore di sua scelta o di un pubblico ministero di difesa.
Chiunque sia stato dichiarato da un tribunale colpevole di un reato, ha diritto a un ulteriore esame della sua responsabilità da parte di una giurisdizione superiore.
(Chiunque abbia subito una pena in violazione delle disposizioni contenute in questa sezione ha diritto a una riparazione.)

Articolo 23 (22)
Umanità delle pene

Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
Non sono ammesse la pena di morte, quella dell’ergastolo, le pene corporali e la pena della reclusione per una durata superiore a venti anni.

Articolo 24 (23)
La Libertà naturale

La libertà naturale consiste nella facoltà di fare tutto ciò che non nuoce agli altri. Essa può essere limitata solo dalle leggi. Le leggi non possono vietare le azioni non nocive ad altri o alla società.
I comportamenti non formalmente vietati da norme legittime non possono, da nessuno, essere impediti.
Nessuno può essere costretto a fare ciò che da norme legittime non è prescritto come obbligatorio.
Tutti hanno il diritto di disobbedire a un ordine ingiusto che comporti il ricorso illegittimo alla violenza o la violazione di diritti altrui.

 

SEZIONE SECONDA
I Diritti sociali

Articolo 25 (24)
Le garanzie dei diritti sociali

I diritti sociali comportano l’obbligo, a carico delle istituzioni nazionali  e qualora tale obbligo non sia adeguatamente soddisfatto, a carico delle istituzioni  globali di garanzia, (a carico delle istituzioni (pubbliche di garanzia, sia nazionali che globali l’obbligo) di fornire gratuitamente a tutti gli esseri umani le prestazioni che ne formano l’oggetto.

Articolo 26 (25)
Il Diritto alla salute

Tutti hanno diritto alla salute.
Il diritto alla salute comporta l’obbligo, a carico delle istituzioni sanitarie di garanzia, sia nazionali che globali, di prevenire le malattie e di fornire a tutti gli esseri umani, gratuitamente, le cure e i farmaci necessari.
Nessuno può essere obbligato a subire trattamenti sanitari contro la sua volontà, se non per disposizioni di legge consentite unicamente a garanzia dell’incolumità e della salute pubblica.

Articolo 27 (26)
Il Diritto all’istruzione

Tutti hanno diritto all’istruzione, impartita obbligatoriamente e gratuitamente dalla scuola pubblica  (obbligatoria) per almeno dieci  anni (e senza tasse scolastiche o universitarie negli studi successivi).

Scuole private possono essere istituite senza oneri per le pubbliche istituzioni.
L’istruzione,
sia nelle scuole pubbliche che nelle scuole private,  è finalizzata alla promozione del libero (al pieno) sviluppo della personalità e all’educazione al rispetto dei principi della pace, della dignità e dell’uguaglianza delle persone, dei loro diritti fondamentali e dei beni comuni.
I capaci e i meritevoli hanno diritto ad essere forniti dei mezzi necessari a raggiungere i gradi più alti degli studi.

Le  istituzioni pubbliche di garanzia dell’istruzione, locali e globali, garantiscono la massima diffusione in rete delle conoscenze scientifiche quali saperi accessibili a tutti.

 

Articolo 28 (27)

Il Diritto al cibo (all’alimentazione di base)


Tutti hanno diritto a un’alimentazione
appropriata mediante alimenti sani e nutrienti, sufficienti (di base sufficiente) ad assicurare un sano sviluppo fisico e psichico della persona.

 

Articolo 29 (28)
Diritto a un reddito minimo di base,


Tutti hanno diritto a un reddito di base sufficiente a garantire a ciascuno una degna sopravvivenza.
In caso di infortunio, o di malattia, o di invalidità o di vecchiaia, tutti hanno diritto
che siano loro assicurati mezzi sufficienti (a mezzi di vita idonei) a garantire un’esistenza libera e dignitosa.

 

Articolo 30  (29)
Il Diritto all’abitazione


Tutti hanno diritto all’uso di un’abitazione decorosa e sicura.

 

SEZIONE TERZA
I Diritti politici

Articolo 31 (30)

L’Uguaglianza dei popoli in dignità e diritti

Tutti i popoli sono uguali in dignità e diritti.
Ogni popolo ha diritto
al rispetto e alla sussistenza, al rispetto della propria identità nazionale e culturale, all’uso della propria lingua, alla conservazione e alla protezione del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni storiche e delle proprie ricchezze artistiche.
Coloro che appartengono a minoranze linguistiche, culturali, religiose, nazionali o politiche hanno diritto alla tutela e all’affermazione delle identità determinate da tali appartenenze, all’uso della loro lingua e al rispetto delle loro culture e delle loro tradizioni. (In nessun caso un popolo può essere privato delle risorse naturali del suo territorio né restare privo dei mezzi di sussistenza.)

Articolo 32 (31)
Il Diritto alla pace

Il diritto alla pace è un diritto fondamentali del popolo della Terra, di tutti i popoli del mondo e di tutti gli esseri umani.

La sua garanzia è un dovere assoluto di tutte le istituzioni pubbliche, sia statali che globali.

 

Articolo 33 (32)
La Sovranità popolare


La sovranità appartiene
al popolo della Terra (ai popoli) e a nessun’altro. Nessun potere costituito può appropriarsene o usurparla.
Essa consiste nella somma di quei frammenti di sovranità che sono i poteri e i contropoteri nei quali consistono i diritti fondamentali di cui (dei quali) tutti
gli esseri umani (e ciascuno) sono titolari.

 

Articolo 34 (33)
Il Diritto dei popoli all’autodeterminazione


Ogni popolo ha diritto all’autodeterminazione, sia interna che esterna, onde possa decidere liberamente il suo sviluppo civile, politico, economico e culturale.
L’autodeterminazione interna consiste nella democrazia, grazie alla quale tutti sono garantiti nei loro diritti e possono concorrere a orientare le politiche nei loro Paesi mediante libere elezioni, svolte a scrutinio segreto e a intervalli ragionevoli e idonee ad assicurare la massima rappresentatività
delle istituzioni (degli organi) di governo.
L’autodeterminazione esterna consiste nell’immunità dei popoli da ogni forma, diretta o indiretta, di dominazione e da ogni
altro tipo di violazione dei diritti fondamentali o di oppressione (o violazione dei diritti fondamentali) che sia determinato dalla loro identità etnica, o nazionale, o religiosa, o linguistica o politica.

 

Articolo 35 (34)
Partecipazione politica e diritto di voto


Tutti hanno diritto di partecipare alla vita pubblica e di concorrere a determinare le pubbliche decisioni politiche
delle istituzioni di governo.
Sono elettori ed hanno diritto di voto nei territori nei quali risiedono stabilmente
, tutti gli esseri umani che abbiano raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

 

Articolo 36 (35)
I Partiti politici


Tutti hanno diritto di associarsi in partiti politici, o in libere associazioni o in movimenti sociali anche di carattere globale, onde concorrere collettivamente a determinare le politiche locali, nazionali e globali.
I partiti sono formazioni sociali, titolari di autonome funzioni di indirizzo politico nei confronti delle istituzioni rappresentative di governo. La loro organizzazione è libera quanto ai programmi e vincolata quanto al metodo democratico e al dovere di rispettare
il principio della pace e i diritti (e i beni) fondamentali.
I bilanci dei partiti, formati dai contributi degli iscritti o dei simpatizzanti e dai finanziamenti pubblici, sono vincolati alla trasparenza. I partiti non possono ricevere contributi privati occulti oppure in grado, per la loro entità, di condizionarne le
loro scelte politiche.

 

Articolo 37 (36)
Il Diritto di accesso alle funzioni pubbliche


Tutte le persone dotate di capacità d’agire hanno diritto di accedere alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

 

SEZIONE QUARTA
I Diritti civili

Articolo 38 (37)
I diritti civili e la soggezione alla legge del loro esercizio


I diritti civili di autonomia negoziale e imprenditoriale sono poteri spettanti a tutti i soggetti
dotati della capacità d’agire (che abbiano raggiunto la maggiore età).
Il loro esercizio è sottoposto alla legge, che ne detta i limiti consistenti nei divieti di provocare danni ingiusti ai diritti fondamentali e ai beni altrui (vitali).

 

Articolo 39 (38)
La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali


La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali sono riconosciuti e garantiti quanto ai modi di acquisto e di godimento e quanto ai limiti
che (ad essi imposti), a tutela dei diritti altrui e dei pubblici interessi, sono imposti al loro esercizio dalla loro natura di poteri.
La proprietà privata, inclusa la proprietà intellettuale sottostante ai brevetti, può essere espropriata
, salvo indennizzo, dalle pubbliche istituzioni (pubbliche), locali o globali (salvo indennizzo), per motivi di interesse generale.

 

Articolo 40 (39)
L’iniziativa economica privata e i suoi limiti


I diritti civili di autonomia negoziale e di iniziativa economica privata non possono essere esercitati in modo da recare danno alla sicurezza, alla salute, alla libertà e alla dignità delle persone.
Le imprese hanno la (loro) sede legale nei luoghi nei quali prevalentemente si svolgono le loro attività.
Funzioni pubbliche e diritti civili di autonomia imprenditoriale e di proprietà privata sono incompatibili in capo ai medesimi soggetti, qualora l’esercizio delle prime possa essere
condizionato dagli (piegato agli) interessi che informano l’esercizio dei secondi.
La crescita economica non può essere illimitata. Essa è condizionata dalla sua sostenibilità ecologica e dal carattere limitato delle risorse e delle difese naturali.

 

Articolo 41 (40)
I Diritti e i doveri nella famiglia


Uomini e donne in età
idonea (adatta) e liberamente consenzienti hanno il diritto di stabilire tra loro forme diverse di comunione di vita, senza limitazioni legate alle loro identità, e di costituirsi come famiglie.
I coniugi hanno uguali diritti e uguali doveri nei rapporti tra loro e con i loro figli. Hanno il compito di mantenere, curare e educare i figli minori, nel rispetto dei loro diritti e della loro dignità di persone.
Hanno inoltre il diritto di ottenere, su richiesta anche soltanto di uno di loro, lo scioglimento giuridico del vincolo coniugale, con il conseguente dovere di assistenza nei confronti del coniuge economicamente più bisognoso.
Sono vietati e giuridicamente nulli i matrimoni con minori in età infantile.
La maternità è il frutto di una libera e responsabile autodeterminazione della donna.
I bambini hanno diritto
a (ad) essere trattati come persone e a partecipare, secondo il loro grado di maturità, alle decisioni che li riguardano.
I membri della famiglia sono tenuti ai doveri della reciproca assistenza.

 

Articolo 42 (41)
La dignità del lavoro


Il lavoro non è una merce. Esso è un fattore della dignità della persona e del suo ruolo nella società e deve essere tutelato in tutte le sue forme.
Tutti hanno diritto, in condizioni di uguali opportunità, alla libera scelta del proprio lavoro.
E’ compito delle istituzioni pubbliche, nazionali e globali, promuovere la piena occupazione.

 

Articolo 43 (42)
I diritti dei lavoratori (e delle lavoratrici)


Ogni lavoratore ha diritto ad ambienti e a condizioni di lavoro sane, igieniche, sicure e dignitose, in grado di
impedire (prevenire) infortuni, malattie professionali e lesioni della sua salute e della sua incolumità fisica. Sono vietati i lavori che mettano in (grave) pericolo la vita o (e) la salute dei lavoratori.

È vietato il lavoro infantile.
A parità di mansioni, i lavoratori hanno diritto a uguali condizioni di lavoro e di retribuzione, senza discriminazioni determinate da ragioni di sesso, o di nazionalità, o di religione, o di opinioni politiche, o di appartenenza a partiti o a sindacati (attività sindacali).
Tutti i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale, a una durata della giornata lavorativa non superiore a otto ore, a ferie annuali retribuite e a un’equa retribuzione
la cui misura minima, normativamente stabilita a livello globale deve essere (dalla legge in misura) sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa (e comunque non inferiore a quella eventualmente stabilita da contratti o da accordi collettivi).
Ogni lavoratore ha diritto al miglioramento delle sue capacità lavorative attraverso la partecipazione a corsi di apprendistato o di formazione professionale.
Nessun lavoratore dipendente può essere licenziato senza che ricorra una giusta causa prestabilita dalla legge e adeguatamente motivata e comprovata.
Ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata solo se si
tratti (tratta) di lavori stagionali, oppure ricorrano eccezionali e documentate esigenze oggettive o (oppure) significativi incrementi temporanei dell’ordinaria attività dell’impresa.
Tutti i lavoratori hanno diritto a un trattamento pensionistico in grado di assicurare loro mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori.

Sono vietate le discriminazioni, nell’avanzamento professionale e nelle carriere, basate sul sesso.
Tutte le lavoratrici hanno diritto
alla tutela del loro stato di maternità e , prima e dopo il parto, a adeguati periodi di riposo (adeguati,) nella forma di congedi di maternità retribuiti (pagati). Sono illegittimi i licenziamenti o le discriminazioni nel lavoro determinati dalla maternità.

 

Articolo 44 (43)
La Partecipazione dei lavoratori alle decisioni che incidono sulla loro vita


I lavoratori hanno diritto, anche attraverso le organizzazioni sindacali alle quali aderiscono,
a (ad) essere informati e consultati su tutte le vicende dei datori di lavoro che possano avere effetti sul loro rapporto di lavoro.
Nelle imprese gestite da organi societari, i lavoratori hanno diritto
a (ad) essere in questi rappresentati onde partecipare, in maniera determinante, a tutte le decisioni che, senza comprovate necessità di salvaguardare la sopravvivenza dell’impresa, incidano sulle loro vite e sul loro futuro, incluse quelle sulla vendita o sulla dislocazione in altri luoghi delle attività produttive.

 

Articolo 45 (44)
Il Diritto di sciopero


Tutti i lavoratori hanno il diritto di sciopero, il cui esercizio può essere limitato dalla legge soltanto a garanzia di diritti fondamentali altrui o di servizi essenziali alla vita collettiva.

 

Articolo 46 (45)
Le Libertà sindacali


Tutti i lavoratori hanno diritto di dar vita o di aderire ad associazioni sindacali, anche di carattere globale, e di svolgere attività
sindacali (sindacale) all’interno dei luoghi di lavoro, anche mediante la creazione di rappresentanze sindacali aziendali e l’esercizio del diritto di assemblea.
I sindacati si danno un ordinamento interno di carattere democratico.
Essi hanno il diritto di stipulare, con i rappresentanti degli imprenditori, contratti collettivi, anche globali, dotati di efficacia obbligatoria per tutti i rapporti di lavoro che
riguardino (riguardano) le categorie dei lavoratori da essi rappresentate.
Le organizzazioni sindacali locali o nazionali possono dar vita o aderire a organizzazioni sindacali sovranazionali, sia di carattere generale che di categoria, dirette a ottenere garanzie dei diritti quanto più possibile uguali per tutti i lavoratori
della Terra.

 

Articolo 47 (46)
Il Diritto di agire in giudizio a tutela (difesa) dei propri diritti


Tutti hanno diritto di agire in giudizio per ottenere
il riconoscimento e la tutela dei loro diritti in processi equi e pubblici, svolti in tempi ragionevoli, davanti a tribunali imparziali, indipendenti e precostituiti per legge (in un processo equo e pubblico entro un tempo ragionevole, davanti a tribunali imparziali, indipendenti e pre-costituiti per legge, il riconoscimento e la tutela dei loro diritti).
Tutti hanno diritto di promuovere azioni collettive in difesa di diritti e di interessi comuni.

Contro le violazioni dei diritti stabiliti da questa Costituzione, le persone e, mediante loro rappresentanti, i popoli lesi, hanno diritto di ricorrere, in caso di mancata o denegata giustizia nei territori degli Stati, davanti alle giurisdizioni globali previste da questa Costituzione nella sezione seconda del titolo terzo della sua parte seconda.

 

(Articolo 47
Diritto di agire davanti alle giurisdizioni globali
In caso di denegata giustizia nei territori nei quali si siano verificate le violazioni dei diritti stabiliti da questa Costituzione, è ammesso ricorso davanti alle giurisdizioni globali previste nella sua parte seconda, alla sezione seconda del titolo terzo.)

 

TITOLO TERZO
I Beni fondamentali

Articolo 48
Le garanzie dei beni fondamentali


I beni fondamentali sono
i beni vitali la cui tutela e la cui accessibilità (che) devono essere garantite (garantiti) a tutti.
Sono beni fondamentali i beni
comuni, i beni sociali e i beni personalissimi (i beni comuni e i beni sociali).
Sono beni (personalissimi  le parti vitali del corpo umano, delle quali è vietata qualunque forma di disposizione a fini di lucro, e i dati relativi all’identità personale, dei quali è vietato l’uso non consentito dalla persona che ne è titolare. Sono beni) comuni sottratti al mercato, i beni vitali naturali: l’aria, l’acqua potabile e le sue fonti, i fiumi, i mari, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, la biodiversità, i fondi marini, (il loro sottosuolo e le loro risorse,) l’Antartide, gli spazi aerei, le onde elettro-magnetiche, gli spazi extra-atmosferici, la
Luna e gli altri corpi celesti.

Sono beni sociali i beni vitali artificiali: i farmaci salva-vita, i vaccini, il cibo sano e non contaminato necessario all’alimentazione di base e la rete internet (, i siti giudicati dall’Unesco patrimonio dell’umanità per la loro eccezionale importanza e tutti gli altri beni artificiali, sia materiali che immateriali, l’accesso ai quali è essenziale allo sviluppo fisico e psichico delle persone).

Sono beni personalissimi le parti vitali del corpo umano, delle quali è vietata qualunque forma di disposizione a fini di lucro, e i dati relativi all’identità personale, dei quali è vietato l’uso non consentito dalla persona che ne è titolare.

 
Articolo
49 (50)
I Beni comuni. Un demanio planetario


I beni comuni, l’accesso ai quali deve essere garantito a tutti, sono patrimonio comune dell’umanità e di tutti gli altri esseri viventi.

Essi fanno parte del demanio planetario. Sono perciò sottratti all’appropriazione privata, alla mercificazione e a qualunque attività che possa danneggiarli in maniera irreversibile.

Sono vietate (vietati) l’agricoltura e gli allevamenti intensivi in grado di danneggiare gravemente i beni comuni.

Tutti hanno diritto di vivere in un ambiente salubre e di influire sull’adozione di decisioni concernenti i beni comuni e l’ambiente in cui vivono.

 

Articolo 50 (51)

I Beni sociali


I beni sociali sono beni la cui disponibilità e accessibilità deve essere garantita gratuitamente a tutti.
La produzione dei beni sociali e la ricerca scientifica a tal fine necessaria sono adeguatamente finanziate dalle istituzioni, nazionali e globali, di garanzia primaria. (I vaccini e i farmaci essenziali o salva-vita non sono brevettabili).

Le istituzioni di governo, sia nazionali che globali, ove ricorrano un’emergenza nazionale o altre circostanze di estrema urgenza, possono utilizzare i beni sociali oggetto di brevetti, dietro equo compenso  (l’oggetto di un brevetto su un bene sociale, secondo equi compensi e condizioni), dopo aver cercato ma non ottenuto il consenso dei loro titolari (del suo titolare).

L’accesso a internet è un diritto fondamentale di tutte le persone, in condizioni di parità.

I diritti fondamentali stabiliti in questa Costituzione sono garantiti in internet, affinché ne sia ugualmente assicurata, per tutti gli esseri umani, la sostanziale effettività.
(La produzione dei beni sociali e la ricerca scientifica a tal fine necessaria sono adeguatamente finanziate dalle istituzioni, nazionali e globali, di garanzia primaria.)

 

 

 

Articolo 51 (49)

I beni personalissimi

 

I beni personalissimi appartengono a ciascuno con esclusione di qualunque altro.

È vietato qualunque atto che cagioni una diminuzione permanente (e funzionale) dei beni personalissimi consistenti in parti del corpo umano.

Il trattamento dei dati personali idonei a rivelare l’identità di una persona fisica – (cioè la sua situazione economica, le sue condizioni di salute) come le sue convinzioni  politiche o religiose, le sue condizioni di salute, la sua situazione economica, la sua ubicazione, i suoi spostamenti, i suoi interessi, (la sua iscrizione a partiti o ad altre associazioni o) la sua vita sessuale e la sua iscrizione a partiti o ad altre associazioni – è permesso soltanto (ove non ricorrano interessi pubblici disposti da adeguate e pertinenti norme di legge) con il consenso libero e informato della persona (interessata) alla quale appartengono e nel rispetto della sua dignità e della sua riservatezza. Tali dati non possono essere conservati per un tempo superiore al conseguimento delle finalità lecite per le quali sono stati acquisiti (È vietato il commercio di archivi o banche di dati personali destinato a renderne possibile l’uso per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati realizzati.)

Tutti hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di esigerne e (di) ottenerne la rettifica e l’aggiornamento, di conoscere le finalità cui sono destinati e, qualora queste non siano giustificate sulla base dei principi di questa Costituzione, di imporne la cancellazione.

È vietato il commercio delle banche di dati personali destinato a renderne possibile l’uso per finalità diverse da quelle per le quali esse sono state formate.

(Nessuno può essere sottoposto a decisioni automatizzate, basate unicamente su algoritmi, ove esse riguardino la sua persona o comunque incidano sulla sua vita.)

 

TITOLO QUARTO
I Beni illeciti

Articolo 52

Divieto di produzione, di commercio e di detenzione dei beni micidiali


I beni illeciti sono i beni micidiali, dei quali sono vietate e punite  la produzione, (o) il commercio e/o (o) la detenzione.
Sono beni illeciti le armi nucleari, le
altre armi d’offesa e di morte, i droni omicidi, le droghe pesanti, le scorie radioattive, le emissioni di gas serra e tutti i rifiuti tossici o pericolosi.

 

Articolo 53
La messa al bando delle armi e il monopolio pubblico della forza

 

Sono vietati e puniti la produzione, la sperimentazione, il commercio, la detenzione e la diffusione di armi nucleari, di armi chimiche, di armi batteriologiche o di altri tipi (e) di armi a queste simili per natura o per effetti.

Sono vietati e puniti la detenzione e il commercio delle armi da fuoco. La produzione e la detenzione di tali armi sono  riservate al monopolio pubblico in capo alle forze di polizia (–) locali, statali e globali (– la produzione e la detenzione delle armi, limitatamente a quelle necessarie all’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza).

 

Articolo 54 (56)
Divieto di attività che provochino danni irreversibili alla Terra

 

Sono vietate le attività in grado di cagionare alla natura danni irreversibili, o di alterare processi ecologici essenziali o di distruggere o ridurre la multiforme diversità delle forme di vita.

 

Articolo 55 (54)

I limiti imposti alla produzione di energia nucleare e di energie non rinnovabili

 

La produzione e l’uso di energia nucleare e di energie non rinnovabili sono sottoposti ai limiti imposti dalla tutela dell’ambiente e della salute delle persone.

L’estrazione, il commercio e l’utilizzazione di fonti energetiche fossili non rinnovabili sono sottoposte a un’imposta globale di almeno il 10% del loro valore di mercato fino all’anno 2030, di almeno il 20% di tale valore fino al 2040 e di almeno il 30% di tale valore fino al 2050. Sono proibite e punite dopo il 2050.

 

Articolo 56 (55)

Rifiuti radioattivi e rifiuti tossici

E’ vietata la produzione, per effetto di attività industriali (o agricole) o domestiche, di rifiuti radioattivi o comunque tossici che possano provocare la morte o danni rilevanti alla salute degli (agli) esseri umani.

Articolo 57
Le droghe pesanti

La produzione di droghe pesanti è consentita soltanto all’industria farmaceutica pubblica, oppure a imprese private sulla base di specifiche autorizzazioni da parte delle istituzioni di garanzia della salute.
La loro vendita è riservata alle farmacie dietro prescrizione medica.
Le istituzioni di governo adottano misure dirette a ridurre i danni provocati alle persone dalla dipendenza e dall’abuso di
sostanze stupefacenti (droghe pesanti).

Articolo 58
I Diritti dei consumatori

Tutti gli esseri umani hanno diritto, in quanto consumatori, all’offerta sul mercato di beni non avariati e comunque non dannosi per la loro salute e per la loro incolumità.
(E’ vietata qualunque applicazione dell’intelligenza artificiale o della robotica in grado di violare la dignità e la libertà delle persone.)

PARTE SECONDA
Le istituzioni. Gli strumenti

TITOLO PRIMO
La Federazione della Terra

Articolo 59
L’adesione degli Stati alla Federazione della Terra

La Federazione della Terra è aperta all’adesione di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e degli altri Stati esistenti.

Articolo 60
I (Dignità e) doveri degli Stati

(Tutti gli Stati sono uguali in dignità.)
Gli Stati hanno il dovere di intrattenere tra loro rapporti di pace, di amicizia, di solidarietà e di cooperazione e di garantire, nei loro territori, i diritti fondamentali di tutti
gli esseri umani, la tutela dei beni fondamentali e la loro universale (l’) accessibilità (ad essi di tutti gli esseri umani).

Articolo 61
Le controversie tra Stati

Le controversie tra Stati sono risolte mediante negoziati o attraverso procedure di conciliazione, oppure (o) tramite la loro sottoposizione ad arbitrati, o al giudizio della Corte internazionale di giustizia o ad altre procedure idonee ad assicurare la (a qualunque altra procedura idonea alla) loro pacifica soluzione.

Articolo 62
Le competenze delle istituzioni globali

Appartengono alla competenza delle istituzioni globali la tutela dell’ambiente naturale e dei beni comuni, la garanzia della pace e della sicurezza, la garanzia dei diritti fondamentali non garantiti nei territori in cui vivono i loro titolari, la messa al bando dei beni illeciti, la riduzione degli squilibri economici, (e) la promozione dello sviluppo dei Paesi poveri e tutte le misure dirette a realizzare le finalità indicate nell’articolo 2.

Articolo 63
Istituzioni di governo, istituzioni di garanzia, istituzioni di carattere economico

Sono istituzioni e funzioni globali della Federazione della Terra: a) le istituzioni e le funzioni globali di governo, b) le istituzioni e le funzioni globali di garanzia, c) le istituzioni e le funzioni globali di carattere economico e finanziario.
Le funzioni di governo sono legittimate dalla (loro) rappresentatività politica
dei loro titolari, tanto più effettiva quanto più locale.
(Esse sono tanto più legittime quanto più i loro titolari sono effettivamente responsabili nei confronti delle persone che vivono nei territori da essi governati.)
Le funzioni di garanzia sono legittimate dall’uguaglianza da esse garantita nei diritti fondamentali
, tanto più effettiva quanto più globale (Esse sono tanto più legittime quanto più sono effettive, a livello globale, le garanzie da esse assicurate).
Le funzioni globali di carattere economico o finanziario sono legittimate dalla loro capacità di promuovere la stabilità economica, la tutela dell’ambiente e la massima uguaglianza nelle condizioni di vita dei popoli della Terra.

TITOLO SECONDO

Le Istituzioni e le funzioni globali di governo

 

Articolo 64
Le istituzioni globali di governo

Sono istituzioni globali di governo della Federazione della Terra: a) l’Assemblea generale, b) il Consiglio di sicurezza, c) Il Consiglio economico e sociale, d) il Segretariato.

Articolo 65
L’Assemblea generale e la sua composizione

L’Assemblea generale è formata dai rappresentanti di tutti i popoli e di tutti gli Stati della Federazione della Terra, designati ogni cinque anni tramite libere elezioni.
Ogni (Il numero dei rappresentanti di ciascuno) Stato federato (designati tramite libere elezioni, è) ha, nell’Assemblea generale, un numero di rappresentanti proporzionale al numero dei suoi abitanti, nella misura di un rappresentante ogni 10 milioni di persone o frazione di 10 milioni.
Gli Stati federati con una popolazione superiore ai 50 milioni di abitanti hanno, nell’Assemblea generale, cinque rappresentanti più un rappresentante per ogni 50 milioni
di ulteriori di abitanti o frazioni di 50 milioni.

Articolo 66
L’Assemblea generale e le sue (Le) competenze (dell’Assemblea generale)

L’Assemblea generale discute e approva provvedimenti in ordine a tutte le finalità della Federazione della Terra indicate nell’articolo 2.
Oltre alle competenze indicate
nel (dal) capitolo IV della Carta delle Nazioni Unite, l’Assemblea generale ha il compito, d’ufficio o su proposta del Consiglio di sicurezza, di  costituire, mediante (emanare le) norme di attuazione di questa Costituzione (e di dar vita a) tutte le istituzioni globali di garanzia previste nel titolo terzo di questa seconda parte (in essa elencate).
L’Assemblea generale approva ogni anno il bilancio della Federazione della Terra proposto dal Consiglio economico e sociale.

Articolo 67
Il Consiglio di sicurezza e la sua composizione

Il Consiglio di sicurezza è composto dai rappresentanti dei 15 Stati federati (che ogni cinque anni vengono) designati, ogni cinque anni,  dall’Assemblea generale.
I rappresentanti degli Stati nel Consiglio di sicurezza sono volta a volta nominati dai governi nazionali.
La designazione di uno Stato a nominare un rappresentante nel Consiglio di sicurezza esclude la possibilità di una sua nuova designazione prima di 20 anni dalla scadenza del suo mandato.
Il Consiglio di sicurezza decide a maggioranza dei suoi membri. E’ escluso qualunque potere di veto.

Articolo 68
Il Consiglio di Sicurezza e le sue (Le) competenze (del Consiglio di sicurezza)

Il Consiglio di sicurezza, oltre alle competenze indicate dai capitoli V-VIII della Carta delle Nazioni Unite,
a) propone all’Assemblea generale le norme di attuazione della presente Costituzione e, in particolare, il rafforzamento o la creazione delle istituzioni globali di garanzia
previste dal titolo terzo di questa seconda parte (in essa elencate);
b)
promuove (garantisce i) rapporti pacifici tra gli Stati (e);

c) garantisce la pubblica sicurezza internazionale, grazie al monopolio della forza detenuto, alle sue dipendenze, dal Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, oltre che dalle istituzioni nazionali di polizia.

 

Articolo 69
Il Consiglio economico e sociale,
la sua  composizione e le sue competenze

Il Consiglio economico e sociale si compone di 54 membri eletti, per un periodo di tre anni,  dall’Assemblea generale tra studiosi di economia o di scienze giuridiche o sociali di fama internazionale e di alta levatura morale.
Oltre alle competenze indicate nel capitolo X della Carta delle Nazioni Unite e nella parte IV del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti economici, sociali e culturali, il Consiglio economico e sociale
a) coordina le attività delle istituzioni globali di carattere economico o finanziario (qui) indicate nel titolo quarto
di questa seconda parte;
b) nomina i supremi dirigenti di tali istituzioni tra persone di alta levatura morale e di riconosciute capacità, su liste di più candidati proposte da queste medesime istituzioni;
c) organizza le operazioni richieste dal fisco globale;
d) formula e propone ogni anno all’Assemblea generale il bilancio della Federazione della Terra;
e) promuove una politica economica globale quale politica industriale, sociale e fiscale diretta a garantire la sostenibilità ecologica dello sviluppo economico, a fronteggiare le crisi economiche planetarie, a promuovere con incentivi fiscali la produzione di beni vitali e a scoraggiare,
o (e se necessario) a vietare, la produzione di beni micidiali.

Articolo 70
Il segretariato generale
, la sua composizione e le sue competenze

Il Segretariato generale è coordinato da un Segretario generale ed è composto da (include) tutti i funzionari amministrativi della Federazione della Terra.
Il Segretario generale è nominato dall’Assemblea generale
, per un periodo di cinque anni, su proposta del Consiglio di sicurezza.
Oltre alle competenze indicate dal capitolo XV della Carta delle Nazioni Unite, il Segretario generale è competente in ordine a tutte le funzioni amministrative ed esecutive richieste dalle finalità della Federazione della Terra
indicate nell’articolo 2.

TITOLO TERZO
Le Istituzioni e le funzioni globali di garanzia

Articolo 71
Le Istituzioni globali di garanzia, primaria e secondaria

Sono istituzioni globali di garanzia della Federazione della Terra, istituite al fine di assicurare il rispetto e l’attuazione dei principi stabiliti in questa Costituzione: a) le istituzioni globali di garanzia primaria, b) le istituzioni globali di garanzia secondaria.

Articolo 72
L’indipendenza delle istituzioni di garanzia

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia sono separate e indipendenti dalle istituzioni e dalle funzioni globali di governo.
Al fine di garantire tale separazione, le istituzioni globali di garanzia godono dell’autogoverno e dell’autonomia finanziaria ad esse assicurata dalle quote del bilancio planetario loro assegnate
sulla base dell’ (dall’) articolo 99 (92).
I titolari delle funzioni e delle istituzioni globali di garanzia sono indipendenti e soggetti soltanto a questa Costituzione. Durante il loro mandato non possono esercitare alcuna attività incompatibile con la loro indipendenza e imparzialità. Sono nominati per la durata di sette anni e non sono rieleggibili.

 

Articolo 73
Il principio di sussidiarietà

La competenza delle istituzioni globali di garanzia è determinata dal principio di sussidiarietà, in forza del quale essa ricorre se mancano o sono sfornite di mezzi economici sufficienti le corrispondenti istituzioni di
garanzia di livello statale o
infrastatale (locale), oppure se lo richiedono, a causa della loro comprovata inadeguatezza dei mezzi in loro possesso, le corrispondenti (le) istituzioni statali o infrastatali (locali) di governo o di garanzia.

SEZIONE PRIMA
Le Istituzioni e le funzioni globali di garanzia primaria

Articolo 74
Le istituzioni globali di garanzia primaria

Sono istituzioni globali di garanzia primaria: a) il Consiglio internazionale per i diritti umani, b) il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, c) l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) (World Health Organization [Who]), d) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Food and Agriculture Organization [Fao]), e) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [Unesco)], f) l’Agenzia garante dell’ambiente, g) l’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali, h) l’Organizzazione internazionale del lavoro, i) l’Agenzia mondiale dell’acqua, l) il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali.

Articolo 75
Il Consiglio internazionale per i diritti umani

Il Consiglio internazionale per i diritti umani è composto da 39 (27) membri  nominati, tra studiosi di fama internazionale e di alta levatura morale, da tutte le altre istituzioni globali di garanzia elencate negli articoli 74 e 86, a ciascuna delle quali compete la nomina di 3 membri.
Oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, il Consiglio internazionale per i diritti umani
a) coordina le attività di tutte le istituzioni di garanzia
nell’esercizio delle relative funzioni di garanzia (sia
primaria che secondaria)
;
b) nomina i
titolari (supremi dirigenti di tali istituzioni) di tali funzioni tra persone di alta levatura morale e di
riconosciute capacità, su liste di più candidati proposte da queste medesime istituzioni;
c) distribuisce tra tali istituzioni le quote del bilancio della Federazione della Terra almeno nelle misure ad esse riservate dall’articolo
99 (92);
d) segnala alle Procure delle Corti internazionali tutte le violazioni dei diritti umani sottoposte alla loro  competenza
;

e) promuove, nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche e culturali, la massima omogeneizzazione e
semplificazione delle legislazioni di base degli Stati federati:

 

Articolo 76
Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale

A garanzia della pace e della sicurezza, il monopolio della forza armata, limitatamente alle armi necessarie alle funzioni di polizia, è detenuto dal Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale e dalle istituzioni territoriali di polizia dislocate in ciascuno degli Stati federati.
Oltre alle competenze indicate dall’articolo 47 della Carta delle Nazioni Unite, il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, con l’ausilio se necessario delle istituzioni territoriali di polizia, svolge, alle dipendenze del Consiglio di sicurezza, funzioni di pubblica sicurezza e, alle dipendenze delle Procure globali, funzioni di polizia
giudiziaria in ordine ai crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale e a quella della Corte internazionale per i crimini di sistema.

Articolo 77
Il Superamento degli eserciti nazionali

Gli eserciti nazionali sono soppressi. Qualora per le funzioni di polizia previste nell’articolo 76 non siano sufficienti le polizie nazionali, le forze degli eserciti nazionali a tal fine necessarie sono trasformate in articolazioni territoriali del Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale.
Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale promuove e controlla il progressivo disarmo di tutti gli Stati della Federazione  della Terra
e l’ottemperanza del divieto di produzione, commercio e detenzione delle armi enunciato nell’articolo 53.

Articolo 78
L’Organizzazione mondiale della Sanità

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oltre alle competenze stabilite nel suo statuto, ha l’obbligo di garantire la salute, tramite prestazioni sanitarie e farmaci gratuiti, a tutti gli esseri umani. A tal fine,
a) promuove la ricerca medica e farmaceutica;
b) previene le pandemie e coordina le misure necessarie a limitarne i contagi;
c) provvede alla creazione di istituzioni sanitarie locali e alla distribuzione
dei farmaci salva-vita e dei vaccini in tutti i paesi della Terra che ne siano sprovvisti.

Articolo 79
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, garantisce la soddisfazione del diritto all’alimentazione a tutti gli esseri umani e promuove, in tutti i paesi della Federazione della Terra, un’agricoltura razionale, ecologica e biologica in grado di non danneggiare l’ambiente e di assicurare la capacità di rigenerazione dei suoli.
A tali fini,
a) impone limiti e vincoli alle coltivazioni industriali e agli allevamenti intensivi che danneggino l’ambiente e consumino eccessive quantità di acqua;
b) favorisce le piccole imprese agricole, perché conservino e riproducano la fertilità del suolo;
c) assicura la partecipazione degli agricoltori e delle loro rappresentanze sindacali alla definizione delle politiche agricole;
d) distribuisce tra i paesi poveri le eccedenze agricole e le quantità di cibo necessarie a impedire la fame e la malnutrizione delle loro popolazioni;
e) promuove la ricerca scientifica e la cooperazione tecnica tra i
Paesi produttori ai fini dello sviluppo in tutto il mondo di un’agricoltura razionale.

Articolo 80
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto,

a) istituisce scuole pubbliche di ogni ordine e grado, ovunque difettino scuole pubbliche di carattere nazionale o locale;  (statali o locali.)

b) promuove le garanzie del diritto alla conoscenza di tutti gli esseri umani.

 

Articolo 81
L’Agenzia garante dell’ambiente

L’Agenzia garante dell’ambiente promuove, attraverso le sue articolazioni territoriali e in accordo con le altre istituzioni internazionali già esistenti in materia di (garanzia dell’) ambiente (e attraverso le sue articolazioni territoriali), la protezione dell’ambiente naturale e il miglioramento della sua qualità.
Protegge i beni comuni naturali, vigilando sulla loro conservazione quali patrimonio comune dell’umanità e garantendo la loro sottrazione alla disponibilità sia del mercato che della politica, mediante la loro qualificazione come beni che fanno parte del demanio planetario.
Garantisce che le attività che hanno per oggetto tali beni si svolgano a beneficio dell’intera umanità e che, dei vantaggi economici
che ne derivano (da esse derivanti), sia assicurata l’equa ripartizione su base non discriminatoria.
Controlla
l’applicazione di cui all’art. 55 delle tasse sull’estrazione e sull’ utilizzazione di fonti energetiche non rinnovabili e l’osservanza dei divieti di produrre emissioni o (emissione di gas serra e del divieto di produrre) rifiuti (radioattivi o comunque) tossici o  comunque dannosi (pericolosi).

Detta norme dirette a smaltire i vari tipi di rifiuti senza effetti nocivi sull’ambiente e a ridurre la produzione di rifiuti non biodegradabili,

Organizza e coordina attività di rimboschimento in tutti i Paesi della Terra.
Finanzia la ricerca e l’adozione, nelle attività industriali  agricole e commerciali, di tecnologie in grado di produrre energia senza emissione di gas serra (e di ridurre e smaltire, senza effetti nocivi sull’ambiente, rifiuti tossici o comunque pericolosi).

Delibera i finanziamenti della transizione ecologica nei Paesi poveri.

 

Articolo 82
L’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali

L’Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali organizza, in via sussidiaria rispetto alle istituzioni di garanzia primaria degli Stati, l’erogazione, nei paesi poveri, delle prestazioni sociali necessarie alla sopravvivenza delle persone.

Garantisce la sussistenza di tutti gli esseri umani, anche tramite l’erogazione di un reddito di cittadinanza universale.

 

Articolo 83
L’Organizzazione internazionale del lavoro

L’Organizzazione internazionale del lavoro, oltre alle competenze e alle finalità stabilite nella Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944,
a) vigila, tramite i suoi organi territoriali, sull’osservanza dei diritti dei lavoratori e delle libertà sindacali stabiliti in questa Costituzione;
b) promuove la massima uguaglianza di tutti i lavoratori  
della Terra nella garanzia dei loro diritti fondamentali, incluso il diritto a un salario minimo normativamente stabilito;
c) denuncia alla Corte penale internazionale tutti i casi di riduzione in schiavitù, per i quali non si sia proceduto penalmente nello Stato nel cui territorio essi si sono verificati.

Articolo 84
L’Agenzia mondiale dell’acqua

L’Agenzia mondiale dell’acqua definisce e promuove le politiche mondiali idonee a garantire a tutti l’acqua potabile e le risorse idriche come beni comuni;
organizza la distribuzione gratuita a tutti dell’acqua potabile, nella misura del limite minimo necessario a garantire i minimi vitali;
controlla l’osservanza del divieto delle
dispersioni (distruzioni) e degli sprechi dell’acqua potabile oltre un limite massimo;
sottopone a tassazione i consumi di acqua potabile superiori al limite minimo (di cui al secondo comma) e inferiori al limite massimo
sopra indicati (di cui al terzo comma).

Articolo 85
Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali

Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali ha il compito di vigilare e di controllare che tali comunicazioni avvengano nel rispetto della libertà dei mezzi di informazione e di tutti gli altri (di tutti i) diritti fondamentali stabiliti in questa Costituzione (e delle norme stabilite a garanzia della libertà dei mezzi d’informazione).
Ha il potere di disporre la rimozione dalla rete dei messaggi e delle immagini che contengano minacce o ingiurie o molestie, o incitamenti all’odio o alla violenza o che, comunque, violino i diritti fondamentali delle persone.

SEZIONE SECONDA
Le Istituzioni e le funzioni globali di garanzia secondaria

Articolo 86
Le istituzioni globali di garanzia secondaria

Sono istituzioni globali di garanzia secondaria o giurisdizionale:
a) la Corte internazionale di Giustizia, b) la Corte costituzionale internazionale, c) la Corte penale internazionale, d) la Corte internazionale per i crimini di sistema.
(I giudici che compongono le istituzioni globali di garanzia secondaria sono indipendenti e soggetti soltanto a questa Costituzione. Durante il loro mandato non possono esercitare alcuna attività incompatibile con la loro indipendenza e imparzialità. Sono nominati per la durata di sette anni e non sono rieleggibili.)

Articolo 87
La Corte internazionale di Giustizia

La giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia sulle controversie tra Stati concernenti le materie stabilite nell’articolo 36 del suo statuto ha carattere obbligatorio.
La Corte internazionale di Giustizia ha (anche) giurisdizione
obbligatoria anche sulle controversie tra le società commerciali multinazionali e gli Stati nei cui territori esse svolgono la loro attività ma non hanno (le prime non abbiano) la loro sede legale.
(Accerta, su istanza dei soggetti lesi, le responsabilità degli Stati per i loro atti internazionalmente illeciti o invalidi e dispone le misure pacifiche necessarie ad ottenerne la cessazione e la riparazione.)

Articolo 88
La Corte costituzionale internazionale

E’ istituita una Corte costituzionale internazionale competente a pronunciarsi, su ricorso incidentale sollevato nel corso di altri giudizi, sull’illegittimità e sull’annullamento, per contrasto con le norme di questa Costituzione, delle norme prodotte dalle istituzioni globali, o da trattati internazionali o da leggi nazionali.
Presso la Corte costituzionale internazionale è istituita una Procura costituzionale internazionale con il compito di sollevare d’ufficio le questioni di costituzionalità di cui al primo comma.
La Corte costituzionale internazionale giudica
altresì dei (sui) conflitti di attribuzione tra le diverse istituzioni globali.

Articolo 89
La Corte penale internazionale

La  Corte penale internazionale è competente a giudicare, quale giurisdizione complementare alle giurisdizioni penali nazionali (giurisdizione della Corte penale internazionale include), oltre ai crimini previsti dall’articolo 5 del suo attuale statuto,
a) le gravi lesioni, commesse
o tollerate dagli (da) organi degli Stati nazionali, dei diritti di immunità e di libertà stabiliti in questa Costituzione;
b) la produzione, il commercio, la detenzione e l’istallazione di armi nucleari;
c) la produzione e il commercio (su vasta scala) di armi convenzionali non destinate alle funzioni di polizia;

d)  le gravi lesioni dell’ambiente naturale  e dei beni comuni imputabili alla responsabilità personale dei loro autori;
e) (d) le violenze e le costrizioni dirette a impedire o a reprimere l’esercizio del diritto di emigrare.
Per i crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale, il Procuratore presso di essa ha l’obbligo dell’azione penale. La Corte penale internazionale può (anche) essere adita, dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne agli ordinamenti degli Stati, da ogni
popolo o persona (soggetto) che si ritenga vittima di uno dei crimini sottoposti alla sua giurisdizione.
(Nei confronti degli Stati che non abbiano aderito al trattato costituente di questa Costituzione o al trattato del 17 luglio 1998 istitutivo della Corte penale internazionale, è consentito procedere, per i tipi di crimini sottoposti alla giurisdizione di tale Corte, con azioni e con giudizi di verità diretti ad accertarne le cause e le responsabilità personali.)

 

Articolo 90
La Corte internazionale per i crimini di sistema

E’ istituita una Corte internazionale per i crimini di sistema.
Sono crimini di sistema, non punibili perché non riconducibili all’azione e alla responsabilità di singole e determinate persone, quelle attività che producano o minaccino di produrre danni ingenti a popoli interi o all’intera umanità
,  come (:) le devastazioni ambientali, l’omesso disarmo degli Stati, l’omessa attuazione dei diritti sociali stabiliti da questa Costituzione e le omissione di soccorso nei confronti di masse di persone prive di mezzi di sussistenza o comunque in pericolo di vita.
Presso la Corte internazionale per i crimini di sistema è istituita una Procura mondiale competente ad agire contro
questi (tali) crimini. Tale Corte può essere adita dai popoli o dalle persone che si ritengono lesi da un crimine di sistema.
Azioni e giudizi in ordine ai crimini di sistema hanno il carattere di azioni e di giudizi di verità, diretti ad accertarne
, senza emettere condanne di carattere penale, le cause sistemiche e le responsabilità politiche.

La Corte internazionale per i crimini di sistema è competente a giudicare, con giudizi di verità diretti ad accertarne le cause e le responsabilità personali, anche dei crimini previsti dallo statuto della Corte penale internazionale ma non sottoposti alla sua giurisdizione perché commessi da soggetti di Paesi che non hanno aderito al suo trattato istitutivo.

 

TITOLO QUARTO
Le Istituzioni economiche e finanziarie

Articolo 91
La Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e l’Organizzazione mondiale del commercio (Le istituzioni economiche e finanziarie)

Sono istituzioni economiche e finanziarie della Federazione della Terra: a) la Banca Mondiale, b) il Fondo monetario internazionale, c) l’Organizzazione mondiale del Commercio (estero).
A tali istituzioni è assegnato il compito di garantire uno sviluppo equo dell’economia e del commercio, informato a un progetto di inclusione internazionale.

Articolo 92 (99)
Il bilancio della Federazione della Terra 

Il Consiglio economico e sociale formula ogni anno il bilancio della Federazione della Terra e lo propone all’approvazione dell’Assemblea generale.
Il bilancio della Federazione
(a)
Assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese)
a) (b) stabilisce la misura dei contribuiti degli Stati federati alla Federazione della Terra, delle tasse (e delle imposte) globali e, almeno nelle misure stabilite dagli articoli 96 e 97, delle imposte globali;
b) (c) assegna alle istituzioni globali di garanzia, almeno nelle misure stabilite dall’articolo 99 (92), le quote del bilancio planetario destinate alle garanzie della pace, dei diritti e dei beni fondamentali.

 

Articolo 93
Un registro globale dei grandi patrimoni

Onde assicurare la trasparenza dei grandi capitali, è istituito un registro nel quale siano indicati i titolari di tutti i patrimoni di entità superiore alla somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari.

Articolo 94
Una fiscalità globale

E’ istituito, quale condizione essenziale dell’effettiva (alla) garanzia dei diritti fondamentali e dei beni vitali di tutti, un fisco globale, formato a) da una tassazione sull’uso dei beni comuni o su altre attività di carattere globale e b) da un’imposizione fiscale, informata a criteri di forte progressività, sui grandi patrimoni e sugli altissimi redditi delle persone.

Articolo 95
Una tassazione sull’uso di beni comuni

Sono istituite tasse globali a) sulle transazioni finanziarie (Tobin tax); b) sull’uso di risorse energetiche che emettono (emettano) gas serra nell’atmosfera (Carbon tax); c) sui profitti digitali delle multinazionali che operano al di fuori dei Paesi nei quali hanno la loro sede legale (Web tax); d) sull’(uso e sull’indebito) arricchimento, (da parte di attività industriali o commerciali), proveniente dall’uso di beni comuni dell’umanità, come le orbite satellitari, le linee aeree, le bande dell’etere, gli spazi extra-atmosferici, le risorse delle aree di alto mare e le risorse minerarie dei fondi oceanici.

Articolo 96.
Imposte globali sui patrimoni

Viene introdotta un’imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui patrimoni superiori a una somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari e di almeno il 10% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma equivalente agli odierni 5 miliardi di dollari.
Viene introdotta un’imposta mondiale sulle successioni di almeno il 15% sui patrimoni superiori a una somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari e di almeno il 30% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma equivalente agli odierni 5 miliardi di dollari.

Articolo 97
Un’imposta globale progressiva sui redditi

Viene introdotta un’imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui redditi delle persone fisiche superiori a una somma equivalente agli odierni 500.000 dollari l’anno, di almeno il 10% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente all’odierno milione di dollari l’anno, di almeno il 20% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 2 milioni di dollari l’anno, di almeno il 40% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 4 milioni di dollari l’anno e dell’80% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 8 milioni di dollari l’anno.

Articolo 98
I debiti pubblici

A titolo di risarcimento dei danni finora provocati ai beni comuni dell’umanità e alle generazioni future dallo sviluppo industriale ecologicamente insostenibile dei Paesi ricchi, il debito pubblico dei Paesi poveri, nei quali il reddito medio pro capite della popolazione sia inferiore alla somma equivalente agli odierni 20.000 dollari l’anno, viene addebitato alla Federazione della Terra.
Il debito pubblico dei restanti Paesi viene garantito dalla Banca mondiale, fermo restando l’obbligo degli Stati debitori di pagarne (soltanto) gli interessi, equamente prestabiliti in misura uguale e costante.

Articolo 99 (92)
Quote del bilancio planetario a garanzia delle spese globali (il bilancio planetario: le quote del bilancio)

(E’ istituito un bilancio planetario, formato dall’imposizione fiscale planetaria e dai contributi degli Stati membri della Federazione della Terra.)
La spesa pubblica globale deve favorire lo sviluppo economico dei Paesi poveri e finanziare tutte le istituzioni globali, di governo e di garanzia.
Alle istituzioni globali di garanzia sono destinate, onde consentire loro di
garantire efficacemente i diritti fondamentali e i beni comuni  (sostenere o di integrare le spese sociali) nei Paesi poveri, quote minime delle entrate planetarie annuali (del bilancio planetario annuale): il 10% alle funzioni globali di polizia, il 10% alle funzioni globali di garanzia della salute, il 10% alle funzioni globali di garanzia dell’alimentazione di base e dello sviluppo di un’agricoltura rispettosa della natura, il 10% alle funzioni globali di garanzia dell’istruzione, il 10% alla tutela dell’ambiente, il 10% alle funzioni globali di garanzia secondaria o giurisdizionale.

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

Articolo 100

Il processo costituente

 

Questo progetto di Costituzione, al termine della sua discussione e degli emendamenti ad esso apportati da parte del maggior numero di persone, verrà depositato presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sottoposto all’attenzione, al dibattito, alle modifiche e all’approvazione dell’Assemblea generale e aperto all’adesione e alla ratifica di tutti gli Stati.
Entrerà in vigore, quale Costituzione della Terra, il trentesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, del trentesimo strumento di ratifica o di adesione.

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