STATUTO DI “COSTITUENTE TERRA”
Approvato il 28 ottobre 2020 e integrato dalle proposte di modifica che verranno esaminate il 21 febbraio 2024 dall’Assemblea straordinaria dell’Associazione.
TITOLO I
ART. 1
Costituzione e Denominazione
1. È costituita, ai sensi degli artt. 39 e ss. del Codice Civile e del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche l’associazione di promozione sociale denominata “Costituente Terra”, di seguito denominata Associazione.
ART.2
Sede e durata
1. L’Associazione ha sede legale in Roma, Viale Ippocrate n.93, essa potrà istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività anche di natura finanziaria ritenute utili al raggiungimento degli scopi per cui è costituita.
2. L’Associazione avrà durata illimitata, non potendo configurarsi un termine per il pieno conseguimento degli scopi sociali.
TITOLO II
Ragione sociale
ART. 3
Finalità
1. L’Associazione può operare sia in Italia che all’estero, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. Con delibera del Comitato esecutivo, l’Associazione può costituire o riconoscere ulteriori “Parti di Costituente Terra” in altre città o luoghi del pianeta, con sede in Italia o in altri Paesi. Tali Parti utilizzeranno lo stesso nome: “Costituente Terra” seguito dall’indicazione della località – città, regione, Stato o diversa area geografica – in cui operano. L’Associazione coopera con altre associazioni comunque denominate, in Italia o all’estero, che condividono le stesse finalità del presente Statuto, con l’obiettivo di dar vita ad una “rete internazionale per la Costituzione della Terra”.
2. L’Associazione viene costituita al fine di dar corso a tutte le azioni ritenute opportune e necessarie per il perseguimento dell’obiettivo di un costituzionalismo mondiale e di una Costituzione della Terra. A tale scopo, essa istituisce e gestisce una Scuola denominata “Costituente Terra”, e promuove e sostiene analoghe Scuole e iniziative in Italia e in altri Paesi, come dettato dal presente Statuto, secondo l’ispirazione espressa nell’Appello-proposta “Perché la storia continui” pubblicato il 27 dicembre 2019 nel 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana. Tale appello postulava l’istituzione di una Scuola della Terra “per suscitare il pensiero politico dell’unità del popolo della Terra, disimparare l’arte della guerra e promuovere un costituzionalismo mondiale”. Per le stesse finalità, l’Associazione può promuovere o riconoscere nei territori circoli, centri studio, gruppi di lavoro tematici e altre forme organizzative che si propongono di partecipare attivamente al processo costituente delineato con il presente Statuto.
3. Presupposto di tale iniziativa è la persuasione che sia cominciata una nuova fase della storia umana e occorrano politiche e istituzioni adeguate alle dimensioni globali e fino a ieri del tutto imprevedibili della vita sulla terra. Si tratta, infatti, di rispondere alle sfide, cresciute esponenzialmente, alla vita pacifica e alla sopravvivenza stessa dell’umanità, insidiata dalla devastazione dell’ambiente in corso e dal rischio sempre più attuale di un possibile uso delle armi nucleari. Bisogna allora avviare la costruzione di una nuova soggettività politica e giuridica mondiale, quale espressione dell’intero popolo della Terra. Ciò è favorito oggi da una condizione mai verificatasi prima, ovvero l’imporsi del fenomeno detto “globalizzazione” o “mondializzazione” e il solenne riconoscersi delle grandi religioni nella comune fraternità umana.
4. Compito specifico dell’Associazione è contribuire all’elaborazione e adozione della Costituzione o Carta della Terra. Dovrà essere una Costituzione democratica, tributaria delle conquiste di giustizia, libertà e pace già conseguite dai popoli della Terra, memore delle iniquità, delle violenze e dei genocidi, protesa ai più alti e umani traguardi del futuro. L’Associazione adotta come testo base della sua proposta costituente il “Progetto di Costituzione della Terra” scritto da Luigi Ferrajoli e pubblicato nel sito web dell’Associazione e nel libro “Per una Costituzione della Terra, l’umanità al bivio” e tradotto in più lingue. Il testo attuale, composto da 100 articoli, non è un progetto chiuso, ma la base di un lavoro in itinere, destinato ad essere oggetto di verifiche e aggiornamenti. Questo testo base è programmaticamente aperto ad una permanente attività di approfondimento, volta alla discussione pubblica di ciascun articolo, alla proposta e all’approvazione di emendamenti e di integrazioni nell’ambito di un processo costituente dal basso che coinvolga il maggior numero di persone possibile appartenenti al maggior numero di popoli della Terra. L’Associazione promuove, inoltre, l’elaborazione di testi e di proposte di attuazione dei principi e delle norme contenuti nel progetto di Costituzione della Terra, da proporre anche sotto forma di progetti di trattati internazionali e progetti di legge come obiettivi e traguardi intermedi del processo costituente mondiale.
ART. 4
Scopi e attività dell’Associazione
1. L’Associazione intende perseguire i propri scopi realizzando la raccolta fondi mediante qualunque mezzo. L’Associazione potrà avvalersi di qualsiasi strumento idoneo o utile alla realizzazione delle proprie finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse. In particolare, essa potrà:
– ricorrere al parere di esperti/tecnici;
– costituire accordi di partenariato;
– impiegare social network;
– creare piattaforme informatiche per la raccolta fondi;
– dotarsi o partecipare a siti web;
– raccogliere fondi presso enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, aziende e privati, nel rispetto della normativa vigente, per la promozione e il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Statuto.
2. Costituente Terra promuove la nascita di Parti e sedi dell’Associazione in tutto il mondo allo scopo di sostenere in tutti gli Stati del pianeta il progetto di una Costituzione della Terra e di indurre i rappresentanti dei diversi Paesi a depositare presso l’ONU il progetto di costituzione, onde sollecitarne la discussione, le modifiche e l’eventuale approvazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. A questi fini, l’Associazione promuove un dialogo costante con tutte le istituzioni direttamente rappresentative dei cittadini e delle cittadine a livello locale, regionale, statale e sovranazionale con l’obiettivo di farle esprimere positivamente sulla necessità di adottare una Costituzione della Terra, indirizzando in tal senso la politica e le scelte dei rispettivi governi.
3. L’Associazione, nella piena assunzione e rispetto dei valori e dei principi delle Costituzioni rigide adottate all’indomani della seconda guerra mondiale, a cominciare dalla Costituzione italiana, dalla Dichiarazione dei diritti delle Nazioni Unite del 1948, dal Patto sui diritti civili e politici dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1966, della pace, dell’uguaglianza e della solidarietà, svolge le proprie attività sociali con l’obiettivo di:
a) creare spazi di incontro e confronto tra persone, culture e popoli diversi che operino per la democrazia, la dignità e i diritti fondamentali degli uomini e delle donne, la pace, la cooperazione e la salvaguardia del pianeta;
b) attivare da basso, in maniera partecipata, la realizzazione di una Costituzione della Terra diffondendo nel pubblico dibattito il tema della necessità di un costituzionalismo globale e, in particolare, di un costituzionalismo dei mercati e dei beni comuni in grado di colmare il vuoto di diritto pubblico sovranazionale risultante dal contrasto tra il carattere planetario degli odierni poteri selvaggi dei mercati e degli Stati più potenti e il carattere ancora in prevalenza locale della politica e del diritto;
c) favorire, sostenere e valorizzare le attività delle Associazioni aderenti;
d) costruire un sistema di Scuole di alta Formazione e Ricerca (“Scuole Costituente Terra”) con gli scopi e le modalità stabilite nell’art. 24-bis di questo Statuto;
e) promuovere un rapporto costante con i sistemi scolastico-educativi, universitari e di ricerca istituzionali, i sistemi bibliotecari e mass mediologici e le diverse istituzioni culturali e formative dei Paesi in cui l’Associazione si troverà ad operare.
4. L’Associazione organizza assemblee, seminari, corsi di formazione, workshops, eventi e manifestazioni collettive sui temi delle grandi emergenze e catastrofi odierne, che vanno denunciate come violazioni gravissime dei diritti fondamentali riconosciuti delle tante carte costituzionali nazionali e dalle dichiarazioni e convenzioni internazionali vigenti.
5. L’Associazione promuove organizza e sollecita la partecipazione di tutti e tutte alla discussione sulla bozza in 100 articoli del progetto di Costituzione della terra. Costituente Terra si rivolge in particolare alle giovani generazioni e organizza attraverso la sua Scuola corsi tematici e percorsi formativi diretti a mostrare tutte le ragioni dell’urgenza di una Costituzione della Terra.
6. L’Associazione promuove l’utilizzo di tutti gli strumenti multimediali e l’offerta dei servizi multimediali necessari all’attività di Costituente Terra.
7. L’Associazione avvia rapporti e collaborazioni con università, scuole, enti pubblici e privati, istituzioni rappresentative, partiti, sindacati, enti del Terzo Settore, associazioni di promozione sociale e di volontariato e ong; si apre, inoltre, alle relazioni con il mondo dell’arte e dello spettacolo, stringendo relazioni con fondazioni e centri studi italiani, europei e dei Paesi extraeuropei per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
TITOLO III
Soci, Amici e Finanziatori
ART. 5
La qualifica di socio e di socia
1. Il numero dei soci e delle socie è illimitato. Possono essere soci e socie dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, istituzioni, enti, aziende, fondazioni, associazioni e chiunque condivida gli scopi dell’organizzazione e si impegni, in qualsiasi modo e secondo le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. Ogni socio e socia ha diritto ad un voto.
2. Sono soci e socie dell’Associazione coloro che sono in regola con la quota annuale, fanno parte dell’Assemblea e hanno diritto al voto.
3. Sono Amici e Finanziatori dell’Associazione coloro che, pur non facendone parte, ne condividono l’ispirazione e le finalità e ne sostengono l’attività mediante il contributo spontaneo, sia personale che economico. All’interno dell’Assemblea essi hanno diritto di parola ma non di voto.
ART. 6
Richiesta di ammissione a Costituente Terra
1. Chi intende essere ammesso come socio o come socia dovrà farne richiesta sottoscrivendo una apposita domanda (modulo), al Comitato Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
2. All’atto dell’accettazione della richiesta, con contemporaneo regolamento del contributo associativo, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
ART. 7
Diritti dei soci e delle socie
1. La qualifica di socio e socia dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto come previsto dal presente Statuto;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
ART. 8
Doveri dei soci e delle socie. Quote e contributi associativi
1. I soci e le socie sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
– al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
2. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Comitato Esecutivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
3. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 9
Perdita della qualifica di socio e di socia
1. La qualifica di socio e di socia si perde per dimissioni o per omissione prolungata di qualsiasi contributo alla vita dell’Associazione sia, anche se in minima misura, quale quota associativa, sia in forme di cooperazione diverse. Il Comitato esecutivo ne prende atto e ne dà comunicazione alla persona interessata.
ART. 10
Risorse economiche dell’Associazione
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi dei soci e delle socie;
b) oblazioni dei sottoscrittori e delle sottoscrittrici;
c) eredità, donazioni e legati;
d) riserve formate con utili;
e) altre riserve accantonate;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: workshop, mostre, convegni, concerti, spettacoli di intrattenimento, feste, cene, presentazioni di libri, attività ludico ricreative, gite, sottoscrizioni anche a premi e qualsivoglia genere di attività, svolta sia in Italia che all’estero, atta agli scopi dell’Associazione;
g) altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.
2. Il fondo comune, costituito – a fini meramente esemplificativi e non esaustivi – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione; il fondo non è mai ripartibile fra i soci e le socie durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
3. È fatto altresì divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 11
Esercizio Sociale
1. L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Comitato Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea dei soci e delle socie. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei soci e delle socie entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo diverse disposizioni di legge.
TITOLO IV
Organi dell’Associazione
ART. 12
Elenco degli organi
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci e delle socie
b) il Presidente
c) il Vice Presidente
d) il Comitato Esecutivo
e) il Segretario-Tesoriere
f) la Scuola di Costituente Terra
g) il Consiglio direttivo
h) il Comitato scientifico di Costituente Terra
i) il Presidente onorario
2. Gli organi collegiali dell’Associazione sono composti secondo criteri che assicurino l’equilibrio di genere e che promuovano la presenza di tutte le generazioni nella composizione di tali organi.
3. Le cariche istituzionali negli organi rappresentativi o esecutivi degli Stati sono incompatibili con le cariche direttive dell’Associazione Costituente Terra.
4. Qualora il titolare di una carica direttiva di un organo di Costituente Terra sia eletto o nominato ad una carica istituzionale di uno Stato, ne dà immediata comunicazione al Comitato Esecutivo e all’Assemblea e deve dimettersi dalla carica ricoperta nell’Associazione entro trenta giorni. A partire dal giorno dell’assunzione della carica istituzionale il socio o la socia decade in ogni caso dagli incarichi direttivi svolti nell’Associazione e partecipa alle attività di Costituente Terra in qualità di semplice iscritto.
ART. 13
Assemblea
1. L’Assemblea generale dei soci e delle socie è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, anche in videoconferenza.
2. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione; all’attuazione delle sue decisioni provvedono il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Comitato Esecutivo.
ART. 14
Le funzioni dell’Assemblea ordinaria
1. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
2. In particolare, sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del programma predisposto dal Comitato Esecutivo;
b) l’elezione del Presidente e del Vice Presidente;
c) l’elezione dei Componenti del Comitato Esecutivo;
d) l’approvazione del rendiconto economico-finanziario
e) l’eventuale costituzione di un Consiglio direttivo e l’elezione dei suoi componenti.
ART. 15
Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e nomina dei liquidatori.
ART. 16
Convocazione e lavori dell’Assemblea
1. La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza o tramite avviso per e-mail, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario, salvo diverse disposizioni di legge.
2. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o Il Comitato Esecutivo lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 (un quinto) dei soci e delle socie. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e delle socie con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci e delle socie con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
3. Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci e le socie presenti o rappresentati ai sensi del comma 5 che siano altresì in regola con la quota associativa.
4. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
5. Ogni socio e ogni socia può rappresentare in Assemblea, in forza di delega scritta, non più di 5 (cinque) soci e socie.
6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Esecutivo non hanno voto.
ART. 17
Svolgimento dei lavori dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
2. La nomina del Segretario dell’Assemblea è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Quando il Presidente lo richieda, il verbale può essere redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente.
ART. 18
Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è nominato dall’Assemblea dei soci e delle socie; il numero dei componenti è determinato dall’Assemblea ed è compreso fra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici) e ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere.
2. Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella programmazione delle attività necessarie alla promozione della Costituzione della Terra e del costituzionalismo internazionale, nella gestione dei fondi raccolti, nell’attuazione delle deliberazioni assembleari e in tutte le attività necessarie al perseguimento dello scopo.
3. Spetta fra l’altro al Comitato Esecutivo, a titolo esemplificativo:
a) predisporre il programma;
b) attuare quanto espresso dalle linee statutarie, curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
c) redigere il rendiconto economico – finanziario, anche tramite delega ad un soggetto preposto;
d) predisporre ed attuare gli eventuali regolamenti interni di funzionamento e di ripartizione degli incarichi;
e) stipulare gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;
f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non spettino all’Assemblea dei soci e delle socie, ivi compresa la deliberazione in ordine alla quota associativa annuale e alle relative modalità di versamento;
g) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
h) attuare gli indirizzi e le raccomandazioni espressi dal Consiglio direttivo eventualmente costituito ai sensi dell’art. 24-ter.
4. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta verbalmente o a mezzo di lettera, e-mail o fax non meno di sette giorni prima dell’adunanza ovvero tre in caso di urgenza;
5. Il Comitato Esecutivo assegna a terzi, anche fra le persone non iscritte all’Associazione, incarichi e mansioni in accordo con il Presidente.
ART. 19
Riunioni del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in audio o video conferenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.
ART. 20
Lavori del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice. Esso può essere affiancato da uno o più Gruppi di lavoro che cooperano alle attività dell’Associazione o in ordine ai suoi fini generali, o per singoli settori di lavoro e di competenza.
ART. 21
Presidente
1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con tutti i poteri nessuno escluso, anche quello di firma, che da tale rappresentanza legale gli derivano. Il Presidente, eletto dall’Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Comitato Esecutivo, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Esecutivo, le presiede e coordina l’attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
2. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso, nella riunione immediatamente successiva, ratifica dei provvedimenti adottati. In caso di necessità può delegare, sentito il Comitato Esecutivo, mansioni o incarichi a terzi anche fra i non soci o socie.
3. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 60 giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
ART. 22
Vice presidente
1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di sostituirlo, svolgendo le mansioni del Presidente.
2. Nei confronti degli aderenti e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.
ART. 23
Segretario-Tesoriere
1. Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente e il Vice Presidente. In particolare:
• dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Comitato Esecutivo;
• redige, sottoscrive ed eventualmente custodisce i verbali delle riunioni assembleari;
• tiene aggiornati i registri dell’Associazione;
• attende alla corrispondenza dell’Associazione.
2. Al Segretario-Tesoriere spetta il compito di curare l’amministrazione dell’Associazione, tenere e aggiornare i libri contabili, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Comitato Esecutivo.
3. Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, anche al di fuori dei membri dello stesso Comitato, di cui entra a far parte.
ART. 24
1. Ai componenti del Comitato Esecutivo è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e potrà essere riconosciuta una indennità che sarà deliberata dallo stesso Comitato Esecutivo.
ART. 24-bis
La Scuola di Costituente Terra
1. La Scuola di Costituente Terra è istituita allo scopo di far crescere la consapevolezza della necessità di un salto di civiltà consistente nel superamento dei confini, dei nazionalismi e dei conflitti identitari, nonché nella stipulazione di una Costituzione della Terra quale nuovo patto globale di pacifica convivenza e sopravvivenza.
2. La Scuola è diretta da un Consiglio scientifico, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, presieduto da un Direttore nominato dal Comitato Esecutivo. Gli altri membri del Consiglio sono nominati dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore. I membri del Consiglio scientifico della Scuola di Costituente Terra sono nominati per due anni.
3. La Scuola ha il compito, in accordo con il Comitato Esecutivo e con la partecipazione dei soci e delle socie:
a) di promuovere la traduzione in tutte le lingue più comunemente parlate sul pianeta del “Manifesto per una Costituzione della Terra”, del “Progetto di Costituzione della Terra” scritto da Luigi Ferrajoli e composto da 100 articoli e da una introduzione dal titolo “Una Costituzione della Terra per salvare l’umanità”;
b) di promuovere la nascita di una rivista internazionale dal titolo “Rivista di Costituente Terra. Teoria e pratica per un costituzionalismo globale”, che accolga contributi scientifici e approfondimenti sulle principali catastrofi globali che incombono sull’umanità e sulle soluzioni proponibili sul piano politico, giuridico, economico e sociale che possono essere avanzate nel dibattito pubblico a livello mondiale;
c) di organizzare convegni, inchieste, conferenze, lezioni e seminari sui temi del costituzionalismo globale, della tutela dei diritti fondamentali, delle istituzioni di garanzia, che possano far avanzare la riflessione politica e scientifica su tali temi consentendone una più ampia diffusione nel dibattito pubblico mondiale;
d) di approfondire l’esame e la discussione pubblica internazionale del “Progetto di Costituzione della Terra” e dei suoi 100 articoli, analizzando le proposte di modificazioni e di integrazioni del testo provenienti dai soci e dalle socie, dagli aderenti, dalle altre Parti di Costituente Terra e dalle altre Scuole da esse istituite.
e) di promuovere l’elaborazione di testi e di proposte di attuazione dei principi e delle norme contenuti nel “Progetto di Costituzione della Terra” da proporre anche sotto forma di progetti di trattati internazionali e progetti di legge come obiettivi e traguardi intermedi del processo costituente mondiale.
ART. 24-ter
Consiglio direttivo
1. Per un migliore coordinamento territoriale delle iniziative di Costituente Terra e al fine di promuovere la nascita e lo sviluppo di una “rete internazionale per la Costituzione della Terra”, l’Assemblea può deliberare la costituzione di un Consiglio direttivo. In tali casi, su proposta del Comitato esecutivo, l’Assemblea procede all’elezione dei componenti di tale organo, tenendo conto della diffusione territoriale di circoli, di centri studio, gruppi di lavoro tematici e di altre forme
organizzative che si propongono di partecipare attivamente al processo costituente delineato con il presente Statuto.
2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente e svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le iniziative dell’Associazione che richiedano il coinvolgimento dei soci e delle socie e dei soggetti che partecipano al progetto di Costituente Terra attivi su diverse aree territoriali.
3. I rappresentanti delle altre “Parti di Costituente Terra”, con sede in altre città o luoghi del pianeta, possono essere eletti dall’Assemblea dei soci e delle socie alla carica di componente del Consiglio direttivo.
ART. 24-quater
Presidente onorario
1. L’assemblea può eleggere un Presidente onorario tra i soci e le socie che si sono particolarmente distinti per l’opera svolta nel perseguimento delle finalità dell’Associazione.
2. Il Presidente onorario contribuisce alla promozione dell’Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.
Art.25
Adesioni e Collaborazioni
1. Potranno aderire all’Associazione enti, associazioni, privati e persone giuridiche.
TITOLO V
Scioglimento
ART. 26
Deliberazione dello scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole previsto per l’Assemblea Straordinaria che decide anche sulla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estingua le obbligazioni in essere e provveda alla devoluzione del patrimonio.
ART.27
Norma finale
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.