Perché una Costituzione globale

Pubblichiamo un’intervista del 2018 di Xenia Chiaromonte a Luigi Ferrajoli, sulle domande fondamentali alla base di questo progetto, quando esso era ancora solo su carta

Perché una Costituzione della Terra?

Perché, con la globalizzazione, i poteri che contano, sia politici che economici – i G7, i G4, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale, le grandi imprese multinazionali – si sono dislocati fuori dai confini nazionali, sottraendosi ai limiti e ai controlli imposti sia dal diritto che dai poteri politici degli Stati. Sono questi poteri globali i responsabili delle grandi catastrofi che minacciano il futuro dell’umanità: il riscaldamento climatico, le guerre e il rischio dell’olocausto nucleare, la crescita delle disuguaglianze, la morte ogni anno di milioni di persone per fame, per sete e per malattie curabili ma non curate. Solo una rifondazione delle Nazioni Unite sulla base di una Costituzione della Terra all’altezza di questi poteri globali è in grado di imporre loro limiti e vincoli, a garanzia dei diritti fondamentali di tutti e della salvaguardia della natura, della quale facciamo parte ma che lo sviluppo industriale ecologicamente insostenibile sta progressivamente distruggendo insieme alle condizioni stesse della nostra sopravvivenza.

Lei distingue fra vari tipi di beni, e include i “beni comuni: un demanio planetario”. Potrebbe approfondire questo punto?

I beni comuni sono i beni vitali della natura: l’acqua potabile, l’aria non inquinata, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, dalla cui tutela dipende la vita sulla Terra, inclusa la nostra stessa sopravvivenza. Non è una categoria nuova. La loro nozione risale al diritto romano: sono le res communes omnium elencate da Gaio: “quaedam enim naturali iure communia sunt omnium; et naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris” (Inst., 2. 1 pr.; D. 1.8.2.1). La loro garanzia avviene attraverso limiti che soltanto una Costituzione della Terra, o comunque un trattato internazionale effettivamente vincolante, è in grado di imporre ai poteri sovrani degli Stati e ai mercati: innanzitutto un demanio planetario che ne impedisca l’appropriazione privata, la mercificazione e la devastazione; in secondo luogo il divieto, adeguatamente sanzionato, di distruggere o danneggiare tali beni vitali con l’emissione di gas serra o con inquinamenti e devastazioni.

Che ruolo ha la tecnologia (art. 19 “L’immunità da imposizioni tecnologiche”)?

La tecnologia, o meglio la sua utilizzazione, non è mai neutra. Può svolgere un ruolo di progresso e di garanzia dei diritti e del benessere delle persone. Ma può anche essere utilizzata in danno delle persone e dei loro diritti, come il diritto alla riservatezza o i diritti di libertà e di autonomia delle persone. Purtroppo si è immediatamente messa al servizio del mercato, e non anche della democrazia. L’articolo 19 del progetto di Costituzione della Terra da lei richiamato – intitolato “L’immunità da imposizioni tecnologiche” – riguarda proprio il pericolo di decisioni che sulla base di algoritmi possano ridurre l’autonomia delle persone nelle loro scelte di vita, discriminare le loro identità e comunque violare la loro dignità, o la loro riservatezza o la loro libertà.

Come andrebbe ripensata la proprietà privata (art. 39)?

Con “proprietà privata” si possono intendere due cose diverse: il diritto reale di proprietà su determinati beni e il diritto di gestire e disporre dei propri beni. Il primo diritto è un diritto patrimoniale, frutto dei rapporti di mercato, la cui misura, cioè la quantità e il valore dei beni che ne sono oggetto, richiederebbe, oltre un certo limite, un’imposizione fiscale di livello globale e di tipo fortemente progressivo con cui finanziare le istituzioni globali di garanzia, dalla salute alla sussistenza. E’ uno scandalo intollerabile il fatto che le otto persone più ricche del mondo abbiano una ricchezza pari a quella della metà più povera (3 miliardi e mezzo di persone) dell’intera umanità. Il secondo diritto – la capacità di agire sul mercato – è un diritto fondamentale, perché attribuito a tutti, ma è anche un potere, il cui esercizio, in uno stato di diritto, deve essere sottoposto alla legge e al rispetto dei diritti fondamentali costituzionalmente stipulati.

Che ruolo avrebbe lo Stato-nazionale? 

Avrebbe il ruolo che in tutte le federazioni, e quindi anche nella Federazione della Terra, hanno gli Stati federati. Nel progetto di costituzione da me proposto alla discussione, agli Stati spettano anzitutto le funzioni di governo, che essendo legittimate dal voto popolare devono essere quanto più possibile affidate agli Stati nazionali oppure a entità politiche ancor più vicine agli elettori, come le regioni e i comuni. Gli organi di governo globali potrebbero rimanere quelli attualmente previsti dalla Carta dell’Onu, ovviamente democratizzati con la soppressione della condizione di membri permanenti del Consiglio di sicurezza e del potere di veto delle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale e con il carattere elettivo dei membri dell’Assemblea generale. Quanto alle funzioni e alle istituzioni di garanzia, esse dovrebbero essere affidate sia alle istituzioni statali che alle istituzioni globali di garanzia e distribuite sulla base del principio di sussidiarietà, che prevede l’intervento delle seconde quando le prime siano assenti o inadeguate o ne facciano esplicita richiesta.

Quale ruolo e quali funzioni per le “istituzioni globali”? 

Il ruolo che ho già indicato rispondendo alla domanda precedente. Ciò che è necessario è soprattutto la creazione delle istituzioni e delle finzioni globali di garanzia primaria. Diversamente dalle garanzie dei diritti patrimoniali che nascono insieme ai diritti garantiti – il debito insieme al credito, il divieto di lesioni o turbative insieme al diritto reale di proprietà – le garanzie dei diritti fondamentali sono solo implicate ed imposte dalle aspettative positive o negative nelle quali tali diritti consistono, quali obblighi o divieti ad essi corrispondenti. Esse esistono, perciò, solo se positivamente introdotte. Non basta stipulare il diritto alla salute e all’istruzione perché vengano ad esistenza ospedali e scuole e le connesse garanzie delle prestazioni sanitarie e scolastiche. Perfino il diritto alla vita sarebbe ineffettivo senza le sue norme di attuazione, cioè in assenza delle norme penali che proibiscono e puniscono l’omicidio e che sono richieste dal principio di legalità penale perché l’omicidio sia qualificato e punito come reato.

Come si agisce in giudizio per la Terra? 

Nello stesso modo in cui si agisce di fronte a qualunque altro tribunale. Negli articoli 86-90 del progetto di Costituzione della Terra – pubblicato in appendice al mio Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio, Feltrinelli 2022 – ho previsto quattro giurisdizioni di carattere globale: oltre alla già esistente Corte internazionale di Giustizia e alla parimente esistente Corte penale internazionale, delle quali è previsto il carattere non più volontario ma obbligatorio, viene ipotizzata una Corte costituzionale internazionale e una Corte internazionale per quelli che ho chiamato crimini di sistema, cioè le attuali emergenze globali – il riscaldamento climatico, la produzione di armi nucleari, la crescita delle disuguaglianze e il dramma dei migranti – che pur non essendo trattabili dal diritto penale consistono in violazioni gravissime del principio di uguaglianza, dei diritti fondamentali e dei beni comuni e vanno perciò riconosciute come crimini, sia pure non penali, e imputate alle responsabilità politiche dei nostri governanti.

Che ne pensa delle altre proposte che circolano (i diritti della natura, i beni comuni, l’introduzione dell’ecocidio come crimine internazionale…)?

Per ragioni di grammatica giuridica penso che non si possa parlare di “diritti della natura”. I diritti soggettivi sono situazioni giuridiche imputabili alle persone e da esse attivabili, e non sono in grado di garantire i beni della natura, che richiedono garanzie oggettive, come sono per esempio il demanio planetario, i divieti di emissione di gas serra e di rifiuti tossici e, per altro verso, la messa al bando di tutte le armi. Quanto all’ecocidio esso è un tipico crimine di sistema, non certo trattabile con il diritto penale, dato che è prodotto dall’attività di miliardi di persone. E tuttavia va stigmatizzato come crimine appunto di sistema e come tale prevenibile e accertabile attraverso le garanzie di cui ho già parlato.

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