Statuto di “Costituente Terra”

STATUTO DI “COSTITUENTE TERRA”
approvato il 28 ottobre 2020

STATUTO DI “COSTITUENTE TERRA”
approvato il 28 ottobre 2020 dall’Assemblea straordinaria dell’Associazione

TITOLO I

Costituzione e Denominazione
ART. 1
E’ costituita, ai sensi degli artt. 39 e ss. del Codice Civile, l’associazione denominata “Costituente Terra”, di seguito denominata Associazione.
ART.2
Sede e durata
1.L’Associazione ha sede legale in Roma, Via Piave n. 7; essa potrà istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività anche di natura finanziaria ritenute utili al raggiungimento degli scopi per cui è costituita.
2. L’Associazione avrà durata illimitata, non potendo configurarsi un termine per il pieno conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II

Scopo – Finalità
ART. 3
1. L’Associazione può operare sia in Italia che all’estero, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.
2. L’Associazione viene costituita al fine di dar corso a tutte le azioni ritenute opportune e necessarie per il perseguimento dell’obiettivo di un costituzionalismo mondiale e di una Costituzione della Terra, obiettivo da raggiungersi attraverso gli opportuni strumenti politici e di pensiero. A tale scopo essa istituisce e gestisce una Scuola denominata “Costituente Terra”, e promuove e sostiene analoghe Scuole e iniziative in Italia e all’estero, come dettato dal presente statuto, secondo l’ispirazione espressa nell’ Appello-proposta “PERCHÉ LA STORIA CONTINUI” pubblicato il 27 dicembre 2019 nel 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana. Tale appello postulava l’istituzione di una Scuola della Terra “per suscitare il pensiero politico dell’unità del popolo della Terra, disimparare l’arte della guerra e promuovere un costituzionalismo mondiale”.
3. Presupposto di tale iniziativa è la persuasione che comincia una nuova fase della storia umana e occorrono politiche e istituzioni adeguate alle dimensioni globali e fino a ieri del tutto imprevedibili della vita sulla terra. Si tratta infatti di rispondere alle sfide, cresciute esponenzialmente, alla vita pacifica e alla stessa sopravvivenza dell’umanità, insidiata dalla devastazione in corso dell’ambiente e da un possibile uso delle armi nucleari. Bisogna allora avviare la costruzione di una nuova soggettività politica e giuridica mondiale, quale espressione dell’intero popolo della Terra. Ciò è favorito oggi da una condizione mai verificatasi prima, ovvero l’imporsi del fenomeno detto “globalizzazione” o “mondializzazione” e il solenne riconoscersi delle grandi religioni nella comune fraternità umana.
4. Compito specifico dell’Associazione è contribuire all’elaborazione e adozione della Costituzione o Carta della Terra. Dovrà essere una Costituzione democratica, tributaria delle conquiste di giustizia, libertà e pace già conseguite dai popoli della Terra, memore delle inequità, delle violenze e dei genocidi passati e protesa ai più alti e umani traguardi del futuro. La Costituzione della Terra, analogamente a quanto ha fatto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000 e dotata di valore vincolante dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, dovrà riaffermare e integrare in un testo sovraordinato a quelli esistenti i principi di giustizia e i diritti fondamentali espressi da quelle che il Preambolo di tale Carta dell’Unione ha chiamato “le tradizioni costituzionali” comuni alle Costituzioni più avanzate e alle tante Carte internazionali dei diritti umani.
ART. 4
L’Associazione intende perseguire il proprio scopo realizzando la raccolta fondi mediante qualunque mezzo. L’Associazione potrà avvalersi di qualsiasi strumento idoneo o utile alla realizzazione delle proprie finalità statutarie. In particolare potrà:
– ricorrere al parere di esperti/tecnici;
– costituire accordi di partenariato;
– impiegare social network;
– creare piattaforme informatiche per la raccolta fondi;
– dotarsi o partecipare a siti web;
– raccogliere fondi presso enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, aziende e privati, nel rispetto della normativa vigente, per la promozione e il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Statuto.
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

Soci Amici Finanziatori
ART. 5
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, istituzioni, enti, aziende, fondazioni, associazioni e tutti coloro che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all’Associazione.
Sono Amici e Finanziatori dell’Associazione coloro che pur non facendone parte ne condividono l’ispirazione e le finalità e ne sostengono l’attività mediante il contributo spontaneo sia personale che economico. All’interno dell’Assemblea essi hanno diritto di parola ma non di voto.
Sono Soci dell’Associazione coloro che sono in regola con la quota annuale, fanno parte dell’assemblea e hanno diritto al voto.
ART. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta sottoscrivendo una apposita domanda (modulo), al Comitato Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto della richiesta, con contemporaneo regolamento del contributo associativo, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
ART. 7
La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto come previsto dal presente Statuto
– a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
ART. 8
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
– al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Comitato Esecutivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 9
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per dimissioni o per omissione prolungata di qualsiasi contributo, alla vita dell’associazione, sia, anche se in minima misura, quale quota associativa, sia in forme di cooperazione diverse. Il Comitato esecutivo ne prende atto e ne dà comunicazione all’interessato.
ART. 10
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi dei soci;
b) oblazioni dei sottoscrittori;
c) eredità, donazioni e legati;
d) riserve formate con utili;
e) altre riserve accantonate;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: workshop, mostre, convegni, concerti, spettacoli di intrattenimento, feste, cene, presentazione libri, attività ludico ricreative, gite, sottoscrizioni anche a premi e qual si voglia genere di attività, svolte sia in Italia che all’estero, atte agli scopi dell’Associazione;
g) altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale
ART. 11
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Comitato Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea dei soci. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo diverse disposizioni di legge.

TITOLO IV

Organi dell’Associazione
ART. 12
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Presidente
c) il Vice Presidente
d) Il Comitato Esecutivo
e) il Segretario-Tesoriere

Assemblea
ART. 13
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, anche in videoconferenza.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione; all’attuazione delle sue decisioni provvedono il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Comitato Esecutivo.
ART. 14
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) approvazione del programma predisposto dal Comitato Esecutivo;
b) elezione del Presidente e del Vice Presidente;
c) nomina dei Componenti del Comitato Esecutivo;
d) approvazione del rendiconto economico-finanziario.
ART. 15
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e nomina dei liquidatori.
ART. 16
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza o tramite avviso per e-mail, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove),la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario, salvo diverse disposizioni di legge.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o Il Comitato Esecutivo lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 (un quinto) dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con la quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, in forza di delega scritta, non più di 20 (venti) soci.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Esecutivo non hanno voto.
ART. 17
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del Segretario dell’assemblea è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Quando il Presidente lo richiede, il verbale può essere redatto da un Notaio scelto dal presidente.

Comitato Esecutivo
ART. 18
Il Comitato Esecutivo è nominato dall’Assemblea dei soci; il numero dei componenti è determinato dall’Assemblea ed è compreso fra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 8 (otto) e ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere.
Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella programmazione delle attività necessarie alla promozione della Costituzione della Terra e del costituzionalismo internazionale, nella gestione dei fondi raccolti, nell’attuazione delle deliberazioni assembleari e in tutte le attività necessarie al perseguimento dello scopo.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo:
a) predisporre il programma;
b) attuare quanto espresso dalle linee statutarie, curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
c) redigere il rendiconto economico – finanziario, anche tramite delega ad un soggetto preposto;
d) predisporre ed attuare gli eventuali regolamenti interni, di funzionamento e di ripartizione degli incarichi;
e) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la deliberazione in ordine alla quota associativa annuale e alle relative modalità:
g) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta verbalmente o a mezzo di lettera, e-mail o fax non meno di sette giorni prima della adunanza o tre in caso di urgenza;
h) Il Comitato Esecutivo assegna a terzi, anche fra i non iscritti, incarichi e mansioni in accordo con il Presidente;
ART. 19
Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in audio o video conferenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.
ART. 20
Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice. Esso può essere affiancato da uno o più Gruppi di lavoro che cooperano alle attività dell’Associazione o in ordine ai suoi fini generali, o per singoli settori di lavoro e di competenza.

Presidente
ART. 21
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con tutti i poteri nessuno escluso anche quello di firma che da tale rappresentanza legale gli derivano. Il Presidente, eletto dall’Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Comitato Esecutivo, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Esecutivo, le presiede e coordina l’attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di necessità può delegare, sentito il Comitato Esecutivo, mansioni o incarichi a terzi anche fra i non soci.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 60 giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

Vice presidente
ART. 22
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di sostituirlo, svolgendo le mansioni del Presidente.
Nei confronti degli aderenti e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Segretario-Tesoriere
ART. 23
Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente, e il Vice Presidente. In particolare:
• Dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Comitato Esecutivo
• Redige sottoscrive ed eventualmente custodisce i verbali delle riunioni assembleari;
• Tiene aggiornati i registri dell’Associazione;
• Attende alla corrispondenza dell’Associazione.
Al Segretario-Tesoriere spetta il compito di curare l’amministrazione dell’Associazione, tenere e aggiornare i libri contabili, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Comitato Esecutivo.
Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, anche al di fuori dei membri dello stesso Comitato, di cui entra a far parte.
ART. 24
Ai componenti del Comitato Esecutivo è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e potrà essere riconosciuta una indennità da deliberarsi dallo stesso Comitato Esecutivo.

Adesioni e Collaborazioni
Art.25
Potranno aderire all’Associazione enti, associazioni, privati e persone giuridiche.

TITOLO V

Scioglimento
ART. 26
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole previsto per l’Assemblea Straordinaria che delibererà anche sulla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere, e provveda alla devoluzione del patrimonio.

Norma finale
ART.27
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Firmato:

Comments

Leave your comments

LEAVE A COMMENT